Inammissibilità del ricorso: i rischi della fase di sorveglianza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici per chi intende impugnare un provvedimento giudiziario. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante l’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
I fatti oggetto della controversia
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. La parte ricorrente contestava la decisione del tribunale territoriale, cercando di introdurre nel giudizio di Cassazione elementi che attengono più propriamente alla fase di merito o a regole procedurali non applicabili al contesto specifico. In particolare, la difesa mirava a ottenere una diversa tipologia di misura alternativa in occasione della revoca di un beneficio precedentemente concesso.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come i motivi addotti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha rilevato una duplice carenza: da un lato, l’assenza di ragioni di diritto solide a sostegno dell’applicabilità di norme sull’inutilizzabilità delle prove (tipiche del processo di cognizione) alla fase di sorveglianza; dall’altro, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
Oltre al rigetto dell’impugnazione, la Corte ha applicato rigorosamente le norme sulle spese processuali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della natura manifestamente infondata o tecnicamente errata del ricorso presentato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla distinzione tra giudizio di cognizione e fase di sorveglianza. La Corte chiarisce che non è possibile trasporre automaticamente le cause di inutilizzabilità delle prove previste per il processo penale ordinario all’interno del procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza senza una specifica base giuridica. Inoltre, il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga in sé ogni elemento necessario per la valutazione: la mancanza di chiarezza e completezza nella richiesta di misure alternative ha reso l’atto tecnicamente nullo per la sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia riafferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito. L’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di una strategia difensiva che non tiene conto della specificità del rito di legittimità e dei limiti imposti dall’ordinamento penitenziario. Per i cittadini, questo significa che ogni impugnazione deve essere costruita su rigorose basi di diritto, pena non solo la perdita del beneficio sperato, ma anche un aggravio economico rilevante sotto forma di sanzioni pecuniarie.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Si possono applicare le regole sulle prove del processo ordinario alla sorveglianza?
No, le cause di inutilizzabilità delle prove tipiche del giudizio di cognizione non sono automaticamente applicabili nel giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
Perché è importante il principio di autosufficienza del ricorso?
Perché obbliga il ricorrente a inserire nell’atto tutti i dettagli necessari alla decisione, evitando che il giudice debba cercare informazioni in altri documenti del fascicolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50953 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50953 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché privi di ragioni in diritto che le sostengano con riferimento all’applicabilità in s giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di una causa di inutilizzabilità prevista per il g di cognizione, ed introdotti in violazione dell’autosufficienza del ricorso con riferiment richiesta di ottenere, in occasione della revoca, diversa tipologia di misura alternativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.