Inammissibilità del ricorso: l’importanza della coerenza tra i gradi di giudizio
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli processuali nel sistema penale italiano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: non è possibile sottoporre ai giudici di legittimità questioni che non siano state preventivamente dedotte in sede di appello. Questa regola garantisce la stabilità del processo e impedisce alle parti di modificare la propria strategia difensiva in modo tardivo.
I fatti di causa
Un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Tuttavia, dall’esame degli atti è emerso che, durante il secondo grado di giudizio, la difesa aveva limitato le proprie doglianze esclusivamente al trattamento sanzionatorio, ovvero alla misura della pena inflitta. Nel ricorso presentato successivamente dinanzi alla Suprema Corte, venivano invece sollevate nuove censure che esulavano dal perimetro tracciato nell’atto di appello, tentando di rimettere in discussione elementi del processo ormai consolidati.
La decisione della Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle nuove contestazioni. La Corte ha rilevato che i motivi addotti non erano stati oggetto di discussione nel grado precedente, rendendo l’impugnazione priva di fondamento giuridico procedurale. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella presentazione di un ricorso così formulato.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. L’inammissibilità del ricorso deriva dal fatto che il sistema processuale impone una continuità e una coerenza tra i motivi di appello e quelli di cassazione. Se una parte sceglie di circoscrivere il proprio appello solo alla misura della pena, non può successivamente recuperare in Cassazione contestazioni sulla colpevolezza o su altri aspetti del processo che ha precedentemente rinunciato a impugnare. La Corte ha inoltre applicato i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, ravvisando una responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la strategia difensiva deve essere pianificata con estrema attenzione sin dal primo atto di impugnazione. Omettere di dedurre specifici motivi in appello preclude definitivamente la possibilità di farli valere davanti alla Corte di Cassazione. Questo provvedimento sottolinea il rigore formale del processo penale e le pesanti conseguenze economiche che derivano dalla presentazione di ricorsi che non rispettano i requisiti di legge, confermando la necessità di una difesa tecnica precisa e puntuale in ogni fase del giudizio.
Cosa succede se presento in Cassazione motivi non discussi in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la legge impedisce di sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che potevano essere proposte nel grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra mille e tremila euro, alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare solo la pena in appello e poi tutto il processo in Cassazione?
No, se in appello si contesta solo il trattamento sanzionatorio, i motivi di Cassazione devono restare coerenti con tale perimetro, pena l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50640 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50640 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4, letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l’atto di appel cui, come risulta dalla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, non censurata da ricorrente, si è limitato a censurare il solo trattamento sanzionatorio;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.