Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50628 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non dedotto con l’att appello in cui l’imputato si è limitato ad invocare l’applicazione dell’ari:. 131-bis cod. p concessione delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circost attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e clisattesi dalla sentenza con motivazione immune da vizi logici con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 5
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.