Inammissibilità del ricorso: i rischi della difesa generica
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito processuale severo che deriva spesso da una formulazione errata dei motivi di impugnazione. Nel giudizio di legittimità, non è possibile introdurre questioni nuove o basare la difesa su argomentazioni prive di riscontro oggettivo, pena la condanna a sanzioni pecuniarie.
Analisi dei fatti e inammissibilità del ricorso
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. La difesa ha articolato l’impugnazione su quattro motivi principali. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio procedurale insuperabile: i primi due motivi non erano stati dedotti in appello.
Secondo il principio di devoluzione, il giudice di legittimità non può pronunciarsi su punti che non sono stati sottoposti all’esame del giudice di secondo grado. Questo errore tecnico ha reso tali doglianze del tutto irrilevanti ai fini del giudizio, cristallizzando la decisione precedente.
La questione della segregazione e l’infondatezza
Il terzo e il quarto motivo di ricorso si concentravano su una presunta condizione di segregazione che la ricorrente avrebbe subito. La Corte di Cassazione ha però confermato la validità della motivazione resa dai giudici di merito, i quali avevano già ampiamente dimostrato la mancanza di riscontri probatori a supporto di tale tesi difensiva. La manifesta infondatezza di queste pretese ha ulteriormente blindato la decisione di rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il vizio di motivazione non può essere censurato se riguarda punti mai sottoposti al giudice di appello. Inoltre, la genericità dei motivi e la loro manifesta infondatezza impediscono l’accesso all’esame di merito. La Corte ha sottolineato come la tesi della segregazione fosse rimasta una mera asserzione difensiva, priva di elementi fattuali che potessero smentire la ricostruzione operata nei gradi precedenti. La completezza della motivazione della Corte d’Appello è stata dunque ritenuta inattaccabile.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento evidenziano le pesanti conseguenze economiche per chi presenta ricorsi non conformi ai dettami del codice di procedura penale. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo verdetto ribadisce che il ricorso per Cassazione richiede una precisione tecnica assoluta e che l’introduzione di motivi nuovi o manifestamente infondati espone la parte a sanzioni pecuniarie significative, oltre alla perdita definitiva della causa.
Cosa accade se si presentano in Cassazione motivi non discussi in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione non può esaminare questioni che non sono state precedentemente sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quando un motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato?
Un motivo è manifestamente infondato quando la tesi sostenuta dalla difesa è priva di qualsiasi riscontro probatorio o logico rispetto a quanto accertato nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5865 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5865 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME sono inammissi per genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il primo e il secondo motivo non risultano dedotti in appello sicché non è censurabile il vizio di motivazione su punti non sottoposti all’esame del giudice di second grado;
rilevato che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati a fronte dell completa motivazione resa, che dà conto della mancanza di riscontro della tesi difensiva circa la supposta segregazione subita dalla ricorrente ( pag.3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere estensore COGNOME Il Presidente