Inammissibilità del ricorso: limiti e prove penali
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un limite invalicabile quando le contestazioni riguardano il merito dei fatti piuttosto che la legittimità della decisione. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il riesame del materiale probatorio è precluso in sede di legittimità.
Il caso della partecipazione concorsuale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per partecipazione concorsuale in un reato. La difesa ha impugnato la sentenza di appello sostenendo l’inutilizzabilità di un messaggio telefonico citato da un testimone della polizia giudiziaria. Secondo la tesi difensiva, tale elemento avrebbe viziato l’intero impianto accusatorio e la successiva attività di indagine.
Inammissibilità del ricorso e spunti investigativi
La Corte ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno evidenziato che il messaggio contestato non è stato utilizzato come prova diretta della responsabilità penale. Al contrario, esso ha rappresentato un semplice spunto investigativo che ha legittimato attività autonome di osservazione e perquisizione. Tali operazioni hanno fornito elementi probatori solidi e indipendenti, rendendo irrilevante la contestazione sulla scaturigine iniziale.
Inammissibilità del ricorso e attenuanti generiche
Un ulteriore motivo di doglianza riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato che la decisione della corte territoriale era sorretta da una motivazione logica e sufficiente. Quando il giudice di merito esamina adeguatamente le deduzioni difensive, la sua scelta non è sindacabile in sede di legittimità, portando inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla distinzione tra spunto investigativo e prova processuale. La Corte ha stabilito che un elemento informativo, anche se potenzialmente inutilizzabile come prova, può validamente indirizzare l’attività della polizia giudiziaria. Se da tale input derivano atti tipici come perquisizioni e sequestri, i risultati ottenuti sono pienamente utilizzabili in giudizio. Inoltre, la Corte ha rilevato che la memoria difensiva presentata riguardava profili inerenti alla fase di esecuzione della pena, materia che esula dalle competenze del giudizio di legittimità e deve essere trattata davanti agli organi della sorveglianza. L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che la Cassazione non costituisce un terzo grado di merito. Per evitare l’inammissibilità del ricorso, è necessario che l’impugnazione si concentri su violazioni di legge o vizi logici della motivazione. La strategia difensiva deve saper distinguere tra la contestazione del fatto e la critica alla tenuta giuridica della sentenza, specialmente quando l’impianto probatorio poggia su attività investigative autonome e oggettive.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione riguarda solo la valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare il merito delle prove.
Un messaggio telefonico contestato può invalidare un’intera indagine?
No, se il messaggio funge solo da spunto investigativo per avviare attività autonome come perquisizioni e osservazioni, le prove ottenute da queste ultime restano valide e utilizzabili.
Si possono presentare motivi relativi all’esecuzione della pena in Cassazione?
No, i profili relativi alla fase di esecuzione della condanna sono estranei alle competenze della Corte di Cassazione e devono essere presentati davanti al Magistrato di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46963 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46963 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul riCOGNOME proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELFI il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
!etto il riCOGNOME proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME ia sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e ia memoria trasmessa nell’interessa del ricorrente;
ritenuto che il riCOGNOME è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si mette in discussione la tenuta motivazionale della sentenza gravata e l corretta valutazione del materia probatorio acquisito con riguardo al giudizio di responsabil che di contro risu’ta riposare su uno va`utazioni non rnanifestarrente illogiche né congettur mai ancorate al portato del dato processuale tacciato di inutilizzabilità ( il messaggio telefo cui ha fatto cenno il teste di PG COGNOME COGNOME COGNOME della sua deposizione) che risultano inv apprezzate quale mera scaturigine dei successiv atti di indagine ( l’attività di osservazion perquisizione) che hanno invece fornito gli elementi fondanti della ritenuta partecipazio concorsuale ascritta al ricorrente;
con il terzo si contesta il diniego delle ceneriche Quando anche sul punto la sentenz impugnata appare sorretta da sufficiente e no: i iLogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda l’ultimo capoverso cfi pagina 4);
rilevato che !a memoria trasmessa dalla di’esa non riguarda temi di pertinenza del giudizio di legittimità ma attiene a profili inerenti alla fase di esecuzione dei’a condanna’ estrane competenze di questa Corte;
rilevato che arl’inamn – lissibilità dei riCOGNOME conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen,
P .Q. M.
Dichiara inarrimissibile ii riCOGNOME e condanna ii ricorrente a: pagamento delle spe processuali e della scmma di Euro tremi:a in favore dei ia Cassa delle ammende..
Così deciso il 27 ottobre 2023.