Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale penale, agendo come filtro per garantire che la Corte di Cassazione si occupi esclusivamente di questioni di diritto correttamente sollevate nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito con fermezza i confini entro cui un imputato può impugnare una sentenza di condanna, specialmente in relazione ai reati di evasione e false attestazioni.
I fatti oggetto del procedimento
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per i reati di evasione e false attestazioni sulla propria identità fornite a un pubblico ufficiale. Il Tribunale di primo grado aveva accertato la responsabilità penale, applicando il vincolo della continuazione tra i reati e riconoscendo la recidiva reiterata e specifica. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio e negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
Investita del ricorso, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili. In primo luogo, ha rilevato che le doglianze relative all’aumento di pena per la continuazione costituivano un “motivo nuovo”. In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sulle attenuanti generiche, se logicamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il divieto di motivi nuovi
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p. La difesa aveva contestato l’eccessività dell’aumento di pena operato in primo grado, ma tale censura non era stata sollevata durante il giudizio di appello. La Corte ha chiarito che non è consentito introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che avrebbero dovuto essere oggetto del gravame di secondo grado.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto concerne le attenuanti generiche, la Corte ha stabilito che il ricorso non è consentito quando la decisione di merito è sorretta da una motivazione adeguata e non illogica. Nel caso di specie, i numerosi precedenti penali dell’imputata sono stati ritenuti un elemento ostativo insuperabile, rendendo la scelta dei giudici di merito pienamente legittima e insindacabile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si poggiano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla legittimità della decisione. L’inammissibilità del ricorso scaturisce dalla violazione delle regole procedurali sulla deduzione dei motivi e dall’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. La presenza di una recidiva specifica e reiterata, unita a un curriculum criminale significativo, giustifica ampiamente il rigetto di ogni istanza di mitigazione della pena.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva coerente sin dal secondo grado di giudizio. L’inammissibilità del ricorso non solo preclude la revisione della pena, ma comporta oneri economici gravosi per il ricorrente, tra cui le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, fissata in questo caso a tremila euro. La decisione riafferma che il rigore procedurale è essenziale per il corretto funzionamento della giustizia penale.
Cosa accade se si presenta un motivo di ricorso mai discusso in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, poiché la Cassazione non può esaminare questioni nuove non dedotte nel precedente grado di giudizio.
È possibile contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è mancante o manifestamente illogica. Se il diniego è basato su elementi concreti come i precedenti penali, il ricorso è inammissibile.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, generalmente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che può variare sensibilmente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50331 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto del 30 marzo 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di evasione e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale e, ritenuto il vincolo de continuazione e la contestata recidiva reiterata e specifica, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la rideterminazione dell’aumento della pena per la continuazione, ritenendo l’aumento operato in primo grado come eccessivo, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l’atto di appello;
che il primo motivo di ricorso dell’imputata, nella parte in cui si duole del vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza della Corte di appello in cui si afferma che i numerosi precedenti penali dell’imputata non consentono la concessione delle invocate attenuanti generiche);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.