Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Taranto il 22/2/1984
COGNOME NOME nato a Taranto il 5/7/1965
COGNOME NOME nato a Taranto il 9/11/1990
COGNOME NOME nato a Taranto 1’8/4/1984
avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto in data 29/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha ch dichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Taranto con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riforma quella emessa dal Tribunale di Taranto che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannat COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia in ordine a più delitti di est aggravata e furto aggravato, COGNOME NOME per due episodi di ricettazione e COGNOME NOME pe due episodi di ricettazione.
La Corte di appello dopo avere dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME COGNOME NOME in relazione al delitto di furto aggravato di cui al capo D) dell’imputazione mancanza di querela, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME ha riconosciuto le attenu generiche equivalenti alla recidiva nei confronti di COGNOME NOME riducendogli la pena ed confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Entrambi i giudici merito con valutazione conforme del materiale probatorio (intercettazio telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e fotografie) hanno ritenuto provata la pen responsabilità dei ricorrenti in particolare di COGNOME NOME e COGNOME NOME, autori in concors COGNOME NOME, non ricorrente, dei delitti di estorsione, i quali imponevano ai miticoltor servizio di guardiania in cambio della protezione dei vivai di miticoltura, dai furti (eventual impensieriva gli imprenditori vittime di furti sistematici con grave danno per la propria attiv COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di ricettazione ritenendo provato che e acquistavano la disponibilità di cozze che sapevano essere di provenienza furtiva.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i predetti imputati articolando motivi tr loro perfettamente sovrapponibili.
COGNOME NOME e COGNOME NOME con un unico atto di impugnazione, con il primo motivo, deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabili per i delitti di estorsione, avendo la Corte di appello risposto alle doglianze difensive con contestava l’omessa motivazione (della sentenza di primo grado), mediante la riproposizione di dati circostanziali singolarmente considerati e censurati con l’atto di appello.
Con il secondo motivo deducono violazione di legge, in particolare degli artt. 161 c.p. e 129 c.p per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione del reato.
Con il terzo motivo deducono violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al dinieg delle attenuanti generiche nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOME ripete i motivi di ricorso poc’anzi illustrati lamentando, altresì, l’om motivazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Negli stessi termini il ricorso di COGNOME NOME il quale con il primo evidenzia il vizi motivazionale avendo la Corte di merito ritenuto provata la responsabilità del ricorrente pe
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delitto ricettazione, pur essendo gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME stati assolti dal presupposto di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono tutti inammissibili perché basati su motivi generici oltre che manifestame infondati.
Il principale, comune rilievo difensivo rivolto alla sentenza impugnata concernente l’omessa contraddittoria motivazione in punto di affermazione di responsabilità per i delitti di estor (quanto a COGNOME NOME e COGNOME NOME) e per i delitti di ricettazione ( quanto a COGNOME NOME COGNOME NOME) è destituito di fondamento.
E’ principio consolidato che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello ch presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi “per relationem”, limitandosi a richiamare quest’ultima (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,Rv. 259666). In questo senso questa stessa Sezione ha da ultimo precisato che in tema di giudizio di appello, legittima la sentenza motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado nel solo caso in cu complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406).
Tanto premesso, nel caso di specie, non si rinviene il dedotto vizio di legittimità. La Co merito ha perfettamente adempiuto all’onere motivazionale rispondendo puntualmente alla critica difensiva con la quale si eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per essersi il gi limitato ad un copia – incolla dell’informativa della polizia giudiziaria senza motivare in all’affermazione di responsabilità degli imputati ed ha evidenziato come il primo giudice aves dapprima richiamato i fatti oggetto di valutazione e poi dedicato le pagg. 17 -19 ( per qua riguarda COGNOME NOME e COGNOME NOME), pagg. 49- 51 ( per COGNOME NOME) e pagg. 49-53 ( per COGNOME NOME), alla spiegazione della loro rilevanza penale.
La Corte di appello, come il primo giudice, quindi, lungi dal limitarsi a una mera, asettica rass degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ne ha sintetizzato in modo criti contenuti, in modo da esplicitare la base fattuale del proprio ragionamento. In particolare, qua a COGNOME NOME e COGNOME NOME, il giudice di appello ha richiamato, ai fini dell’affermazi responsabilità dei ricorrenti per i delitti di estorsione (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata solo stralci delle intercettazioni, ritenute dimostrative della situazione di pericolo che gli i mettendo a segno i furti delle cozze, avevano generato tra i miticoltori, costretti ad affidar imputati per ottenere protezione, ma anche le riprese video che hanno consentito di dimostrare plasticamente gli episodi della consegna del denaro per la guardiania imposta.
2.Allo stesso modo, in relazione ai delitti di ricettazione contestati a COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte di appello ha spiegato le ragioni del proprio convincimento valorizzan elementi probatori aderenti ai dati processuali in assenza di travisamenti o illogicità manife cfr. pag. 5 e 6 per COGNOME NOME e pag. 8 e 9 per COGNOME).
Va precisato con riferimento allo specifico motivo proposto da COGNOME, che la modifica del regim di procedibilità del furto introdotto dalla Riforma Cartabia, diversamente da quanto indicato ricorso, non esclude la sussistenza del delitto di ricettazione. Come riconosciuto dalla paci giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, la mancanza di una condizione di procedibilit incide sulla configurabilità del delitto presupposto (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Rv. 27666 Sez. 2, n. 38461 del 15/6/2018, n.m. e, fra le altre, Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, 248248).
3.Venendo ora al motivo con cui si eccepisce la mancata declaratoria di prescrizione, rileva collegio che la questione è manifestamente infondata : tanto il termine di prescrizione decennal previsto per le ricettazioni ( risalenti a luglio 2014) quanto quello di anni 12 e mesi 6 previ l’estorsione semplice di cui al capo A7), non era spirato alla data della sentenza appe (29/11/2023) dovendosi qui ribadire il principio espresso dalle S. Unite COGNOME secondo c l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai se artt. 129 e 609, co.2, c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anterior pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.
4.Palesemente infondati i motivi con i quali COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha puntualmente motivato al riguardo valorizzando il ruolo affatto subalterno ricoperto dal COGNOME NOME (pag. 5) , la personalità gravata da numerosi precedenti penali di COGNOME NOME (pag. 6) l’assenza di elementi di fatto positivamente valutabili per COGNOME (pag. 9).
E’ principio affermato da questa Corte quello secondo cui non è necessario che il giudice di merit nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tu gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o sup tutti gli altri e ancora si è condivisibilmente affermato che il mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 l 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 , 283489), questo in quanto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce u
diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego concessione delle stesse. ( Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339).
5.11 motivo con il quale COGNOME NOME e COGNOME NOME denunciano l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedot come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 c. p. p.
6.Alla luce di quanto complessivamente esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
Il consigliere est.
Il presidente