Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei principali scogli processuali nel diritto penale, specialmente quando la difesa tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di appello.
Il caso e i fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino straniero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per la violazione delle norme sull’espulsione (art. 235 c.p.). Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte di Appello di Ancona, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Le doglianze riguardavano principalmente la valutazione del materiale probatorio, l’affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati e la mancata esclusione della recidiva.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come i motivi presentati fossero una mera riproposizione di quanto già dedotto in appello. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha evidenziato reali vizi di legittimità, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha evidenziato che le doglianze erano “reiterative” di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale. Quando un giudice di secondo grado fornisce una motivazione logica, coerente e aderente alle prove, il ricorrente non può limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti. L’inammissibilità del ricorso scaturisce quindi dalla mancanza di specificità dei motivi, che non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitano a sollecitarne una revisione nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento sottolinea che l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sulla necessità di articolare ricorsi basati su effettivi errori di diritto o vizi logici della motivazione, evitando di appesantire il sistema giudiziario con istanze prive di fondamento giuridico che mirano esclusivamente a una rivalutazione fattuale già compiuta nei gradi precedenti.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti già esaminati correttamente dai giudici di secondo grado.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la recidiva davanti alla Suprema Corte?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione o una violazione di legge nella sua applicazione, senza richiedere un nuovo esame delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43898 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43898 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione ai reati di cui agli aril:t. 337 e 235 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in odine alla valutazione delle prove, alla. affermazione di colpevolezza per il secondo degli indicati reati e alla omessa esclusione della recidiva;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-11 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023