Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47071 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47071 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 20535/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di condarna per il reato di lesione personale grave monoaggravata;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le nonché vizio di motivazione quanto alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla perso offesa – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adotta giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicit ragioni per cui ha ritenuto che le dichiarazioni della p.o. fossero attendibili e riscontrat solo da quelle della teste NOME COGNOME, ma anche dagli accertamenti svolti successivamente dai CC; considerato, infatti, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimon Rv. 207944);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazio travisamento della prova, antinomia tra i risultati derivanti dalla prova assunta conseguenze che il giudice di appello ne ha tratto ed erronea qualificazione delle dichiarazion rese dalla teste – in definitiva, al di là del nomen iuris attribuito alla doglianza, ha l caratteristiche del primo, peraltro impropriamente evocando un vizio, il travisamento dell prova, che ha caratteristiche diverse, in quanto è ravvisabile solo se l’errore accertato idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilil:à della valutazione merito del risultato probatorio;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l quanto alla inconfigurabilità del contributo concorsuale contestato – non è consentito dal legge in quanto non si confronta con la ricostruzione che la Corte di appello ha svolto quanto a contributo partecipativo dell’imputato e, ancora una volta, tende ad una inammissibile revisione del ragionamento in fatto svolto dalla Corte territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che la memoria del difensore di parte civile è stata depositata senza il rispett dei quindici giorni previsti dall’art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, essa non è valuta da questa Corte, dal che ulteriormente consegue che la parte non ha diritto ad invocare la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute nel presente giudizio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, 08 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente