Inammissibilità del ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di legittimità e non di riesami del merito già definiti. Nel caso in esame, la settima sezione penale ha chiarito i confini entro cui un imputato può contestare la propria responsabilità, specialmente quando tenta di introdurre temi nuovi non trattati nei gradi precedenti.
I fatti e il contesto processuale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per la detenzione di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la difesa aveva ottenuto una parziale vittoria: la riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990. Tuttavia, non soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, introducendo una tesi radicalmente diversa: l’assoluta inidoneità della sostanza a produrre un effetto psicotropo, mirando così a una piena assoluzione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che la tesi difensiva era intrinsecamente smentita dalle risultanze istruttorie (analisi sui campioni prelevati) e, soprattutto, era proceduralmente tardiva. Il sistema giudiziario non permette di sollevare in Cassazione questioni che non siano state oggetto di specifico motivo di gravame durante l’appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o strettamente connesse alla legittimità della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, il principio di preclusione: se in appello la difesa si è limitata a chiedere una diversa qualificazione del fatto (ottenendola), non può in Cassazione contestare l’esistenza stessa del reato basandosi su presupposti fattuali mai discussi prima. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che il motivo presentato non atteneva in alcun modo alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, rendendo l’impugnazione priva di una reale finalità correttiva rispetto a quanto già deciso dai giudici di merito.
Le conclusioni
In conclusione, il tentativo di ribaltare l’accertamento di fatto in sede di legittimità ha portato alla condanna del ricorrente non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa sentenza ribadisce che la strategia difensiva deve essere coerente e completa sin dal secondo grado di giudizio, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter “tentare” nuove strade argomentative precedentemente trascurate.
Si può presentare un motivo nuovo in Cassazione se non è stato discusso in Appello?
No, i motivi di ricorso devono riguardare questioni già sottoposte al giudice di secondo grado, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile per novità della questione.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare se una sostanza ha effetto psicotropo?
No, la valutazione sull’efficacia psicotropa è un accertamento di fatto che spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminato in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46954 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce un tema di giudizio – legato a configurabilità della responsabilità penale del ricorrente per la detenzione della sosta rinvenuta nella sua disponibilità in ragione della asserita inidoneità della stessa a produrre ef psicotropo- non solo intrinsecamente smentito dal relativo argomentare ( avuto riguardo alle risultanze inerenti il campione A3) ma soprattutto non prospettabile in questa sede (con l’appel è stata chiesta unicamente una diversa qualificazione del fatto, accordata dal!a Corte del meri riconoscendo l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ancor p considerando che il motivo speso in questa sede non attiene in alcun modo alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.