Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48602 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, sia generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); in ogni caso, si tratta di argomenti che affrontano il merito e quindi non consentiti in questa sede perché pretendono, senza elevare la critica ai necessari standard di legittimità indicati dall’art. 606 lett. e) c.p.p., una ulteriore (terza) valutazione fatto, in violazione dei principi processuali e ordinamentali che assegnano a questa Corte la funzione di legittimità;
considerato che il secondo motivo, relativo al travisamento ‘per omissione’ di una prova indicata come fondamentale, è generico poiché non indica le ragioni di essenziale rilevanza della prova pretermessa nel contesto fattuale, precludendo pertanto a questa Corte, che non ha accesso al fascicolo se non per la soluzione di questioni processuali, la concreta possibilità di esercitare il proprio vaglio;
osservato, quanto al terzo motivo, che esso è meramente ripetitivo in relazione al confronto con la motivazione sulla pena e sulla negazione delle attenuanti generiche; il principio di giurisprudenza citato, certamente condivisibile, indica la necessità di valutare elementi personologici anche successivi alla commissione del reato ai fini della determinazione della sanzione, e tuttavia la difesa non si perita, né si è peritata nell’atto di appello, di indicarli;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pr idente
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