Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8960 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8960 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato ascritto all’odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prefigurando una diversa lettura del merito e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, esso risulta riproduttivo di rilie già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con le congrue e non illogiche argomentazioni con cui i giudici di appello hanno respinto gli assunti difensivi, confermando il giudizio di responsabilità (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all’omessa disapplicazione della recidiva, oltre che reiterativo di profili di censura già prospettati con l’atto di gravame, è anche manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti applicativi della suddetta aggravante, valutando la commissione del reato per cui si procede sintomatica di una rinnovata pericolosità sociale dell’imputato e sottolineando l’irrilevanza, ai fini di tal giudizio, del percorso di collaborazione co la giustizia intrapreso dall’imputato, trattandosi di emergenze successive ai fatti per cui si procede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.