Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando Valutare i Fatti è Vietato
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui opera la Corte di Cassazione, evidenziando le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento è cruciale per comprendere che non è possibile utilizzare il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito, dove ridiscutere le prove e i fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato una condanna per i reati di concorso in tentata truffa. La ricorrente contestava la decisione su due fronti principali: in primo luogo, metteva in discussione la correttezza della motivazione che l’aveva ritenuta responsabile, proponendo una diversa lettura delle prove e delle testimonianze raccolte. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e procedurale dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che entrambi i motivi di ricorso non rispettavano i requisiti richiesti dalla legge per poter essere esaminati in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti invalicabili del giudizio di legittimità
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità del ricorso, fornendo due principi fondamentali della procedura penale.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla valutazione della responsabilità, i giudici hanno ribadito un caposaldo del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo compito non è decidere se l’imputato è colpevole o innocente riesaminando i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in modo corretto e privo di vizi logici le ragioni per cui riteneva l’imputata autrice dei reati contestati. Tentare di proporre una diversa interpretazione delle prove costituisce un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, vietato in sede di Cassazione.
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte lo ha definito ‘aspecifico’, poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la sua decisione valorizzando elementi concreti come le gravi modalità dei fatti e i precedenti penali specifici della ricorrente. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve contestare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre una richiesta già respinta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato a regole precise. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna per poterla impugnare con successo. È indispensabile che il ricorso evidenzi specifici vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda. La decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, che si concentrino sulla violazione di norme giuridiche e non sulla ricostruzione dei fatti. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, e perché il motivo sulle attenuanti generiche era aspecifico, non confrontandosi con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30183 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cessazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediani:e un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente motivato relativamente all’identificazione dell’imputata come autrice dei reati contestati) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità e della sussistenza del reato;
che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico in quanto non tiene conto della motivazione offerta a fg. 6 della sentenza impugnata, laddove la Corte ha valorizzato le gravi modalità dei fatti ed i precedenti penali anche specifici della ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 02/07/2024