Inammissibilità del ricorso e limiti del giudizio di Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte viene strutturata come un terzo grado di merito. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce, con estrema precisione, i confini invalicabili tra l’accertamento dei fatti e il controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche.
Il caso: condanna per lesioni e danneggiamento
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per i reati di lesioni personali e danneggiamento. Dopo una sentenza di Appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi di doglianza si concentravano sulla ricostruzione della responsabilità penale, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La preclusione alla rilettura dei fatti
Uno dei punti cardine della decisione riguarda il tentativo della difesa di ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Il compito della Cassazione è verificare la tenuta logica della motivazione, non sostituirsi al giudice territoriale nella ricostruzione degli eventi.
Inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi
Un altro profilo di rilievo riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamentava il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha rilevato come tale motivo fosse una mera ripetizione di quanto già dedotto in appello. La mancanza di una critica specifica e argomentata verso la sentenza impugnata rende il motivo non specifico e, di conseguenza, determina l’inammissibilità del ricorso.
La discrezionalità nel riconoscimento delle attenuanti
Infine, la Corte ha affrontato il tema delle attenuanti generiche. È stato chiarito che il giudice, nel negare tali benefici, non deve necessariamente analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole indicato dalle parti. È sufficiente che la motivazione si basi su elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie, dove i giudici di merito avevano fatto riferimento a indici personali e fattuali precisi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione, che è un rimedio a critica vincolata. L’inammissibilità del ricorso scaturisce dalla violazione del principio secondo cui i vizi di motivazione non possono risolversi in una diversa valutazione delle risultanze processuali. Inoltre, la reiterazione pedissequa di motivi già disattesi in secondo grado, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, svuota l’impugnazione della sua funzione tipica, rendendola meramente apparente.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono essere focalizzati su errori di diritto o su manifeste illogicità motivazionali, evitando di sollecitare un riesame del merito che è precluso in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove, ma deve limitarsi a verificare se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e se la motivazione è logicamente coerente.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono uguali a quelli dell’appello?
Se il ricorso si limita a ripetere pedissequamente quanto già discusso in appello senza contestare specificamente la sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità.
Il giudice è obbligato a concedere sempre le attenuanti generiche?
No, il giudice ha la discrezionalità di negarle purché fornisca una motivazione adeguata basata su elementi decisivi del caso, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio favorevole all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42078 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42078 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani ed ha rideterminato la pena per i reati di lesioni personali e danneggiamento;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunz violazione di legge e vizio di motivazione rispettivamente in relazione alla responsabilità reato di lesioni personali e del reato di danneggiamento – sono manifestamente infondati perché il Collegio accede all’esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, n giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli eleme probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del me chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto po fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di mer senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e pe ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 de 27/01/2011, NOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta il man proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.- è indeduci perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che l stesso motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente deduce il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natur personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quel decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.