Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando la valutazione dei fatti è preclusa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando i motivi si concentrano su aspetti già valutati dai giudici dei gradi precedenti. L’ordinanza sottolinea l’inammissibilità del ricorso quando questo tenta di ottenere una nuova valutazione di elementi fattuali, come la tenuità del fatto o la concessione di attenuanti.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello territoriale. Il ricorrente aveva basato la sua difesa su due punti principali, entrambi respinti nel secondo grado di giudizio:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
2. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte di merito.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una riforma della sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha seguito un percorso diverso, chiudendo di fatto la porta a un riesame della vicenda.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in quella sede. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di rigetto del ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche, e si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Inammissibilità del ricorso sulla tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile perché la Corte d’Appello aveva già escluso la tenuità del fatto con una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano basato la loro decisione su elementi concreti, come “la particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà e durata dell’allontanamento”.
La Cassazione ha chiarito che questa è una valutazione di fatto. Poiché la motivazione della Corte d’Appello non presentava evidenti vizi logici o contraddizioni, non era possibile per la Suprema Corte procedere a una “diversa ed autonoma rivalutazione”, che si tradurrebbe in un inammissibile giudizio di merito.
Genericità e inammissibilità del ricorso sulle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, ha subito la stessa sorte. La Corte ha ritenuto il motivo “affetto da genericità” rispetto alla motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva congruamente spiegato le ragioni del diniego, esprimendo un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato basato sui suoi precedenti e sulle modalità concrete del reato commesso.
Ancora una volta, si tratta di valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Se motivate adeguatamente, esse non possono essere messe in discussione in sede di legittimità. Il tentativo del ricorrente di ottenere una “diversa ed autonoma rivisitazione” è stato quindi respinto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un caposaldo del processo penale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione), non su un disaccordo rispetto alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: i motivi di ricorso devono essere mirati a censurare errori di diritto e non a sollecitare una nuova, e preclusa, valutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non criticavano errori di diritto, ma chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare valutazioni di fatto (la tenuità del fatto e la personalità dell’imputato ai fini delle attenuanti) che erano già state adeguatamente motivate dalla Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione può decidere se un fatto è di ‘particolare tenuità’ secondo l’art. 131-bis c.p.?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Può solo controllare che la motivazione con cui il giudice ha concesso o negato la tenuità del fatto sia logica, coerente e non basata su errori di diritto. Non può riesaminare le circostanze concrete del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 24/08/1988
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile / avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà e durata dell’allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che le censure su tale punto sono comunque inammissibili e non possono essere riproposte in questa sede in considerazione dell’intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo alla determinazione della pena;
ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di diniego delle attenuanti generiche è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della loro mancata applicazione, esprimendo un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato in base ai precedenti e alle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna =la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 26 settembre 2025
Il Consi GLYPH re estensore
Il Presidente