Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando i motivi non superano il vaglio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un ricorso si concentra sulla ricostruzione dei fatti, l’inammissibilità del ricorso diventa una conseguenza inevitabile. Questo caso offre uno spaccato chiaro su quali censure possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte e quali, invece, sono destinate a essere respinte perché di competenza esclusiva del giudice di merito.
La vicenda processuale
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva affermato la responsabilità penale per diversi reati. I ricorrenti lamentavano, tra le altre cose, un’errata valutazione del materiale probatorio, una ricostruzione dei fatti non condivisibile e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Le loro difese miravano a ottenere una ‘rilettura’ delle prove, come le intercettazioni, e a contestare le conclusioni a cui erano giunti i giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Le posizioni dei singoli ricorrenti
Un primo ricorrente contestava la sua identificazione e la responsabilità per uno specifico capo d’imputazione, basata su intercettazioni e dati di localizzazione. Inoltre, criticava la confisca di un’autovettura, sostenendo che fosse stata acquistata con proventi leciti. Un secondo imputato lamentava l’interpretazione data a certe conversazioni intercettate e la mancata concessione di attenuanti. Infine, il terzo ricorrente si doleva unicamente della determinazione della pena.
Le ragioni dell’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La motivazione di fondo risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non è sua competenza riesaminare i fatti o l’apprezzamento delle prove, attività che spettano unicamente al giudice di merito. Se la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici manifesti, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Le censure dei ricorrenti, infatti, si traducevano in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda, non consentita in Cassazione.
La conferma della confisca
Particolarmente interessante è il passaggio sulla confisca dell’autovettura. I giudici hanno ritenuto logica la motivazione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato un notevole lasso di tempo tra l’incasso di un assegno da parte di una compagnia assicurativa e il pagamento per l’acquisto del veicolo. Questa circostanza, unita a redditi familiari non elevati, ha reso incerta la provenienza lecita della somma utilizzata, giustificando così la misura ablatoria ai sensi dell’art. 240-bis del codice penale.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio consolidato della separazione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché le censure proposte non denunciavano vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma o un vizio logico palese della motivazione), ma miravano a una diversa e più favorevole interpretazione del quadro probatorio. Ad esempio, la richiesta di ‘rilettura’ delle intercettazioni o la contestazione sull’identificazione basata su elementi fattuali (come la nascita di un figlio o l’imminente scarcerazione) sono state considerate questioni di merito. Allo stesso modo, la valutazione sulla congruità della pena e sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica, cosa non riscontrata nel caso di specie.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’inammissibilità del ricorso scatta ogni qualvolta le doglianze, pur formalmente presentate come vizi di legittimità, sostanzialmente sollecitano una nuova valutazione delle prove. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Questo ribadisce l’importanza di strutturare i ricorsi per cassazione su reali violazioni di legge o vizi logici evidenti, piuttosto che su un dissenso rispetto all’esito della valutazione probatoria.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti, la valutazione del materiale probatorio e il trattamento sanzionatorio. Tali questioni sono di esclusiva competenza del giudice di merito e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e logica.
Quali sono i limiti del giudizio della Corte di Cassazione?
Il giudizio della Corte di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o le prove del processo, ma deve limitarsi a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo è stata confermata la confisca di un’autovettura?
La confisca è stata confermata perché i giudici hanno riscontrato un’incertezza sulla provenienza lecita del denaro usato per l’acquisto. Un notevole lasso di tempo tra l’incasso di un assegno assicurativo e il pagamento del veicolo, unito a redditi familiari non congrui, ha reso plausibile che la somma non avesse un’origine lecita, giustificando la misura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati lor rispettivamente ascritti sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza de giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espre in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del COGNOME, i giudici di merito hanno motivatamente accertato la responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti contestati al capo 2) della rubrica, sulla scorta del contenuto di intercetta ambientali e della localizzazione dei soggetti interessati. L’imputato è sta logicamente identificato col nome di “NOMENOME sulla base di circostanze di fatto lui riconducibili (nascita del quarto figlio e sua prossima uscita dal carcere riconosciuto dalla PG nel momento in cui si incontrava con i COGNOME. La confisca ex art. 240-bis cod. pen. dell’autovettura Smart risulta congruamente e logicamente argomentata con la considerazione secondo cui era intercorso un notevole lasso di tempo fra il momento di incasso dell’assegno da parte dell’assicurazione RAGIONE_SOCIALE e il versamento di un assegno circolare (di euro 6.000) alla l’COGNOME (venditric dell’autovettura), tale da non potersi concludere che la Smart fosse stata acquistata con gli introiti dell’assicurazione, sicché è rimasta attuale l’incertezza in ordin provenienza lecita di tale somma, eccessiva rispetto ai redditi familiari dell’imputa
Il primo motivo dedotto dalla difesa dell’COGNOME sviluppa inammissibili censure di merito, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente ricostruito il fatto addebitato all’imputato al capo 33) della rubrica, avuto rigu al tenore delle conversazioni intercettate, la cui interpretazione logica in sede merito non ne consente una “rilettura” in sede di legittimità. Quanto ai restan motivi in tema di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e di sanzion accessorie, basti osservare come le motivazioni su tali punti non siano manifestamente illogiche, sicché le stesse non possono essere sindacate in sede di legittimità.
Analogo discorso vale per l’unico motivo dedotto dalla difesa del COGNOME in merito alla determinazione della pena, punto sul quale la Corte di merito ha motivato in maniera adeguata e che rimane, pertanto, insindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
liere estensore
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