Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. In questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato, ribadendo che le censure relative alla ricostruzione dei fatti non possono trovare spazio nel giudizio di Cassazione. Analizziamo la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
Il Contesto del Caso: Dal Giudizio di Appello al Ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti: una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e una doglianza sulla determinazione della pena, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel giudicare la sua condotta e nel negargli un trattamento sanzionatorio più mite.
I Limiti del Giudizio e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali molto precise che definiscono i confini del potere di revisione della Suprema Corte.
La Critica alla Ricostruzione dei Fatti
Il primo e fondamentale motivo della decisione risiede nella natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rianalizzare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, coerente e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che le censure del ricorrente erano volte a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su “plurimi indici” che supportavano logicamente la tesi della colpevolezza, senza presentare vizi logici evidenti.
La Valutazione della Pena e le Attenuanti Generiche
Anche riguardo alla determinazione della pena, la Cassazione ha ritenuto infondata la critica. La Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche, condividendo il giudizio del tribunale di primo grado che non aveva riscontrato elementi favorevoli a una tale concessione. Anche in questo ambito, la valutazione sulla meritevolezza delle attenuanti è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se sorretto da una motivazione non manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e perentorie. La Corte ribadisce che il ricorso introduceva “inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità”, poiché queste concernevano la ricostruzione e la valutazione del fatto. Viene sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esente da vizi logici, fondata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. Pertanto, tentare di smontare tale impianto logico in Cassazione equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa. L’inammissibilità, secondo l’art. 616 c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È inutile e controproducente basare un ricorso su doglianze che mirano a una riconsiderazione delle prove. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti logici macroscopici e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, il rischio non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che comporta ulteriori oneri economici per il ricorrente e la definitiva conferma della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché introduceva censure riguardanti la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione nel suo giudizio di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente il caso, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46267 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata su plurimi indici che sorreggono in modo non illogico tale lettura in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena (v. pp. 4,5 della sentenza impugnata), condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussisl:enza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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