Inammissibilità del Ricorso: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Il caso riguarda una decisione di inammissibilità del ricorso a causa della genericità dei motivi presentati, un errore che può avere conseguenze significative per l’imputato. Comprendere le ragioni di questa pronuncia è essenziale per chiunque operi nel diritto.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per i delitti di furto e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della sentenza di condanna, l’imputato aveva presentato appello presso la Corte d’Appello di Venezia, la quale confermava la decisione di primo grado.
Non soddisfatto della pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente in modo netto e perentorio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Questa decisione comporta due conseguenze immediate e gravose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha specificato che non è stata ravvisata alcuna assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo così inevitabile la sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era “privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In termini più semplici, il ricorso era stato redatto in modo:
– Generico: Non specificava in modo chiaro e dettagliato quali fossero i punti della sentenza d’appello contestati e per quali ragioni giuridiche.
– Apodittico: Le contestazioni erano state presentate come affermazioni dogmatiche, senza un’adeguata argomentazione a sostegno e senza un confronto critico con le motivazioni dei giudici di secondo grado.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a esprimere un generico dissenso verso la sentenza impugnata. Deve, al contrario, costruire un’argomentazione logico-giuridica precisa, identificando i vizi specifici (violazione di legge o vizi di motivazione) e dimostrando come questi abbiano influito sulla decisione.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’atto sia redatto con la massima cura e precisione. Ogni motivo di doglianza deve essere auto-sufficiente, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari per essere compreso e valutato dalla Corte, senza bisogno di fare riferimento ad altri atti. La genericità e la superficialità nella redazione di un ricorso non solo ne determinano l’insuccesso, ma espongono anche il ricorrente a sanzioni economiche, come dimostra la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella professione legale.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a suo sostegno e dei congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Le contestazioni sono state formulate in modo generico e apodittico.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di giudizio precedenti?
L’imputato era stato condannato per i delitti di furto e di resistenza a pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41326 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41326 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 48NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato delitti di furto e di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto im stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proc ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa i tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione d d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH il GLYPH 11/ 2025.