Inammissibilità del ricorso: perché la specificità è cruciale
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, ribadendo un principio cardine: la necessità di una critica puntuale e specifica al provvedimento che si intende contestare. Quando un appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le motivazioni del giudice, si incorre nel serio rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Analizziamo nel dettaglio questa decisione.
Il caso in esame: un appello senza nuove argomentazioni
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali.
Con il primo motivo, lamentava un trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. Chiedeva, in particolare, che la pena fosse ridotta al minimo edittale, che le circostanze attenuanti generiche fossero considerate prevalenti sulla contestata recidiva e che quest’ultima fosse del tutto esclusa.
Con il secondo motivo, contestava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sostenendo che il reato commesso rientrasse in tale categoria.
L’inammissibilità del ricorso e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, solida ragione: la mancanza dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione non era altro che una riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre alcun elemento di critica specifico contro la logica argomentativa della sentenza di secondo grado.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziandone la genericità.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio e la recidiva, i giudici hanno sottolineato come l’appello non si fosse confrontato con le ragioni esposte dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva già ampiamente motivato sia la decisione di considerare la recidiva equivalente alle attenuanti (e non soccombente), sia la congruità della pena inflitta, basandosi sui parametri dell’articolo 133 del codice penale. Il ricorso, invece di attaccare queste specifiche motivazioni, si limitava a ripresentare la richiesta di un trattamento più favorevole.
Analogamente, per la questione relativa all’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già chiarito il motivo della sua non applicabilità: la presenza di una condizione ostativa, ovvero l’aver agito per motivi abbietti e futili. Anche in questo caso, il ricorso si è dimostrato meramente riproduttivo e generico, non riuscendo a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata.
Le conclusioni: la lezione sulla specificità dell’appello
La pronuncia in commento è un monito fondamentale per la pratica forense. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile che il ricorso contenga una critica strutturata, puntuale e specifica, che si confronti direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice che ha emesso la decisione. Riproporre semplicemente le stesse difese già respinte, senza indicare dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato nel valutarle, trasforma l’atto di impugnazione in un esercizio sterile, destinato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen. Era meramente riproduttivo di censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è il motivo per cui non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la Corte d’Appello aveva ravvisato una condizione ostativa: l’aver agito per motivi abbietti e futili. Il ricorso per Cassazione su questo punto è stato ritenuto generico e non ha contestato specificamente tale motivazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e decise nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni giuridiche e logiche addotte dal giudice nella sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43154 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piampiano Santo Daniele, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, ed in particolare, in ordine al mancato contenimento della pena nel minino edittale e delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, con esclusione della contestata recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva, considerata equivalente alle già concesse circostanze attenuanti e sulla congruità della pena inflitta in conformità con i parametri imposti dall’art. 133 cod. pen.);
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta – in modo, peraltro, generico – la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è anch’esso privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. e risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull’inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. in presenza della condizione ostativa dell’avere agito per motivi abbietti e futili);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consiglier COGNOME tensore
7Il Presidente