Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a san Cipriano di Aversa; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza n. 894/2022 del tribunale di Velletri, del 10.5.2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato in relazione al delitto ex art. 7 comma 1 del D.L.4/2019
Avverso la predetta ordinanza Di COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un unico motivo.
Rappresenta come la Corte di appello abbia illegittimamente escluso la efficacia del già intervenuto concordato tra le parti di cui all’art. 59 bis cod. proc. pen., sull’erroneo rilievo della avvenuta rinunzia allo stesso da parte del Di COGNOME, nonostante la irretrattabilità del consenso a tale accordo. Al
contrario i giudici, preso atto dell’intervenuto consenso tra le parti, avrebbero dovuto disporre in conformità salvo il caso di rigetto dell’accordo per incongruità della pena. In subordine, si contesta il trattamento sanzionatorio per non avere la corte considerato il dato per cui era comunque intervenuto un accordo sulla rinunzia ai motivi, con conseguente insufficienza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2.In via preliminare, si osserva che in assenza di esplicito atto indicativo RAGIONE_SOCIALE ragioni della Corte di non considerare l’intervenuto accordo tra le parti, secondo il ricorrente la Corte avrebbe comunque di fatto proceduto al giudizio con rito ordinario, proprio in ragione della sopravvenuta rinunzia dell’imputato al predetto accordo. Tanto premesso, questa Corte rileva che ancor prima di valutare la rilevanza o meno di una rinunzia quale quella in esame, verrebbe comunque in rilievo un’ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., non emergendo alcun caso di nullità assoluta ex art. 178 e 179 cod. proc. pen. Con la conseguenza della operatività dell’art. 182 comma 1 prima parte cod. proc. pen., ai sensi del quale “le nullità previste dagli art. 180 e 181 cod. proc. pen. non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa”, quale è stato il ricorrente con la sua rinunzia.
2.1. Va anche aggiunto che, sempre nell’ambito del regime tipico RAGIONE_SOCIALE nullità a regime intermedio, quale sarebbe astrattamente quella rappresentata, la decisione della corte, implicita o meno, di non considerare l’intervenuto accordo in ragione della rinunzia del ricorrente allo stesso – tale essendo l’unica ragione dedotta dal ricorrente e su cui questa Corte è chiamata a pronunziarsi ove fosse stata mai legittimamente proponibile (ma non è tale il caso, alla luce del già richiamato art. 182 comma 1 cod. proc. pen.), avrebbe richiesto una esplicita, immediata contestazione, necessariamente prodromica all’attuale ricorso. Tanto ai sensi dell’art. 182 comma 2, prima parte, secondo il quale ” quando la parte vi assiste la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”. Con l’ulteriore conseguenza per cui, in assenza di ogni eccezione e in presenza della documentata scelta della difesa, emergente dalla sentenza, di procedere alla discussione, tanto da ribadire la richiesta di accoglimento dei motivi di appello, emergerebbe, in ogni caso, seppure solo in via successiva al preliminare motivo ostativo ex art. 182 comma 1 prima citato, anche l’operatività della regola di cui all’art. 183 cod. proc. pen., secondo il quale la nullità è sanata “se la parte interessata ha accettato gli effetti dell’atto”. Tanto, lo si ripete, da aver
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partecipato al rito ordinario celebrato nonostante l’accordo in parola, formulando le proprie conclusioni.
2.2. In sintesi, ancor prima dell’esame nel merito della rilevanza della rinunzia preventiva della parte al concordato, rileva l’integrazione, nel caso in esame, in via astratta, al più di una nullità intermedia non eccepibile per le molteplici ragioni sopra illustrate. Circostanza che rende inammissibile la prima censura dedotta.
3.Inammissibile è anche la seconda censura proposta con il medesimo motivo, a fronte di una congrua motivazione fondata sulla negativa personalità del ricorrente, cosicchè resta insuperato ed applicato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalent e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in un visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, COGNOME).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 28.02.2024.