Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non entra nel merito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa decisione chiarisce i confini entro cui un imputato può contestare una sentenza, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso scatti quando le censure proposte riguardano apprezzamenti fattuali riservati ai giudici dei gradi precedenti. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo importante principio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’unico motivo di doglianza riguardava la valutazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avevano considerato adeguatamente il tempo trascorso dai precedenti penali a carico dell’imputato, rendendo la loro valutazione generica. L’appellante chiedeva, in sostanza, una riconsiderazione di un elemento che incide sulla determinazione della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Il punto centrale della decisione risiede nella natura del giudizio di cassazione. Questo tribunale ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (error in iudicando) e il rispetto delle norme processuali (error in procedendo), ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito (primo grado e appello).
La Valutazione della Recidiva come Questione di Merito
I giudici hanno specificato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. Aveva infatti tenuto conto della “specificità, gravità e numero dei precedenti penali” a carico dell’imputato. Questa analisi, secondo la Cassazione, costituisce un tipico “apprezzamento di merito”, insindacabile in sede di legittimità. La doglianza del ricorrente, relativa al tempo trascorso dai reati precedenti, è stata quindi qualificata come generica, poiché non evidenziava un vizio di legge, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche significative per chi propone il ricorso. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in considerazione delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le deduzioni dell’imputato, pur formalmente presentate come una critica alla motivazione, in realtà sollecitavano un riesame del merito della vicenda. La Corte d’Appello aveva già dato atto di aver valutato tutti gli elementi rilevanti per la recidiva, rendendo la critica del ricorrente un tentativo inammissibile di rimettere in discussione una valutazione discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivata.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che il ricorso per cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge e non può essere utilizzato come un ulteriore grado di giudizio per ridiscutere i fatti. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione processuale per chi tenta di superare questo limite, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano strettamente a questioni di legittimità, evitando di invadere la sfera di competenza dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti concernevano apprezzamenti riservati al merito, come la valutazione della gravità e specificità dei precedenti penali, che non sono sindacabili dalla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘apprezzamento di merito’ in questo contesto?
Per ‘apprezzamento di merito’ si intende la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di primo e secondo grado. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già valutato i precedenti penali dell’imputato, e questa valutazione non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Come previsto dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Palermo ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità, gravità e numero dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza relativa al tempo decorso dagli stessi;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.