Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29994 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a PALERMO il 31/07/1989
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME Paolo avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto
per un verso mettono in discussione il giudizio di responsabilità per i fatti di resistenz stesso ascritto ribandendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudic
merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle dogli difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che • immuni da manifest
incongruenze logiche con riguardo ai costituti tipici del reato in questione anche sul vers soggettivo, alla luce di una incontrovertibilmente corretta qualificazione data alle condotte
per altro verso rivendicano aspetti (la continuazione tra i fatti e le generiche) già ricon in primo grado e rimarcano vizi ( inerenti al giudizio di equivalenza tra circostanze) prosp
in termini generici e comunque manifestamente infondati ( per la valenza ostativa da ascriver nella specie alla recidiva, contestata e ritenuta ai sensi dell’ad 99 comma 4 cp);
infine, perché contestano la valutazione di merito spesa nel negare applicabilità all’art. bis cp che di contro si fonda su considerazioni dirette a mettere in luce l’intensità del replicando considerazioni spese in primo grado senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, cosi da portare la decisione gravata al riparo da censure prospettabili in questa sed rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 aprile 2025.