Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAVONA il 06/05/1978
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E. IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di violazione di legg
relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della dichiarazi di responsabilità non è deducibile, in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. pr
pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civil quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibi soggettiva del/della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro
in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214)
che manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di
cui a pagg. 5-6 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione del diritto di difesa e dir
al contraddittorio dell’imputato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6) facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bi cod pen. è manifestamente infondato in diritto;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigett argomentazioni logiche e ineccepibili, quali le modalità violente di commissione del fatto ill e la presenza di precedenti, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quan come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravi del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, qu evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.