Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41391 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Giffoni Valle Piana il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 05/05/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, per insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia che aveva applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è carente in quanto si è limitata ad un mero rinvio per relationem all’ordinanza genetica, senza nulla aggiungere per spiegarne la conferma.
La motivazione è anche illogica in . quanto basata su argomentazioni viziate da errori di valutazione nell’applicazione di regole di logica formazione del convincimento sulla responsabilità e sulla necessità di applicazione della misura carceraria.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
Le censure versate nel ricorso, nella loro assoluta genericità e assertività (quanto alla motivazione apparente e illogica), non si confrontano minimamente con il tessuto argomentativo della ordinanza impugnata, là dove il Tribunale ha dato della confessione resa dal ricorrente in ordine deilitrilevante trasporto di hashish nel suo autocarro e ha spiegato, con motivazione congrua e coerente alle evidenze esposte, perché non fosse accoglibile la tesi difensiva della occasionalità della vicenda e della assenza dei pericoli di fuga e recidiva.
Va richiamato l’insegnamento costante di questa Corte, secondo il quale la mancanza di specificità del motivo di ricorso deve essere apprezzata sia per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità (ex plurimis. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle le spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, considerato il grado di colpa processuale, si reputa equo fissare nella misura di euro 3.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/09/2023.