Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Inutile
L’ordinamento giuridico offre diversi gradi di giudizio per garantire una giustizia equa, ma l’accesso a questi strumenti è regolato da precise norme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardo l’inammissibilità del ricorso, specialmente quando questo si limita a ripetere argomentazioni già valutate. Analizziamo insieme la decisione per capire perché non basta essere insoddisfatti di una sentenza per poterla impugnare efficacemente in Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Alessandria, sia in secondo grado dalla Corte d’appello di Torino, per i reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Unico Motivo di Ricorso
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare la gravità del fatto, ritenendola talmente esigua da non meritare una sanzione penale.
L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Ragioni
La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I tribunali e le corti d’appello valutano i fatti (merito), mentre la Cassazione valuta la corretta applicazione della legge (legittimità).
La Funzione della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, di fatto, non denunciava un errore di diritto commesso dalla Corte d’appello, ma sollecitava una diversa valutazione degli elementi fattuali. Chiedere alla Cassazione di apprezzare diversamente le prove o le circostanze del reato significa invadere un campo che non le compete. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può riesaminare l’intera vicenda.
La “Pedissequa Reiterazione” dei Motivi
L’aspetto cruciale evidenziato dai giudici è che il ricorso si risolveva in una “pedissequa reiterazione” delle censure già sollevate in appello. L’imputato aveva riproposto gli stessi identici argomenti, già esaminati e puntualmente respinti dalla Corte territoriale con una motivazione giudicata logica e non contraddittoria. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, in quanto non introduce nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta: il ricorso è indeducibile in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento dei fatti. La difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito, mascherandola da vizio di legge. La Cassazione ha ribadito che la reiterazione di motivi già disattesi, senza evidenziare specifiche e concrete criticità giuridiche nella decisione d’appello, non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di questa inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza in Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia strutturato per evidenziare errori di diritto (violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione), non per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte è destinato all’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnico, mirato e rispettoso delle precise funzioni attribuite dalla legge alla Suprema Corte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta a tale organo, e perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che il motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il ricorrente ha riproposto in modo identico e acritico le censure già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza individuare specifici vizi di legittimità (errori di diritto) nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27311 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27311 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10639/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Egitto il 02/06/1983; avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Torino;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Alessandria, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso, a mezzo dei quali si deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł indeducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME