Inammissibilità del Ricorso e Prova di Resistenza: Le Regole del Gioco in Cassazione
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, non si discute più se i fatti siano accaduti o meno, ma solo se la legge sia stata applicata correttamente. L’ordinanza in esame è un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso sia una conseguenza diretta della mancata osservanza di precise regole procedurali. Analizziamo come la Corte abbia respinto un ricorso, fornendo importanti lezioni sulla tecnica processuale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorso si basava su tre distinti motivi, tutti incentrati su presunti errori nella valutazione delle prove e nell’applicazione della legge penale.
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha esaminato i tre motivi di ricorso e li ha dichiarati tutti inammissibili, evidenziando una serie di carenze tecniche e sostanziali. Questa decisione offre uno spaccato sui criteri rigorosi che governano il giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: L’Acquisizione Documentale e la Mancanza della Prova di Resistenza
Il ricorrente lamentava l’acquisizione illegittima di alcuni documenti, sostenendo che non avrebbero dovuto essere utilizzati nel processo. La Corte ha respinto questa doglianza per due ragioni fondamentali:
1. Genericità: Il motivo era formulato in modo vago, senza specificare le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero reso inutilizzabile la documentazione.
2. Mancanza della Prova di Resistenza: Il ricorrente non ha spiegato in che modo l’esclusione di quei documenti avrebbe portato a una decisione diversa. In altre parole, non ha dimostrato che quella prova fosse decisiva per la sua condanna. Senza questa dimostrazione, la censura è irrilevante.
Il Secondo Motivo: L’Utilizzabilità delle Dichiarazioni dell’Imputato
Il secondo punto contestava l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, assunte in presunta violazione dei principi sulla valutazione della prova. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la mancanza della prova di resistenza. Inoltre, ha richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Fruci, 2009): l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese senza garanzie difensive si applica solo quando, prima dell’interrogatorio, l’autorità procedente aveva già a carico del soggetto indizi non equivoci di reità. Il ricorrente non ha neppure allegato che tale situazione si fosse verificata.
Il Terzo Motivo: Un Tentativo di Rivalutazione del Merito
Infine, il ricorrente lamentava l’assenza di elementi probatori sufficienti per fondare una condanna e vizi di motivazione. La Corte ha liquidato anche questo motivo come manifestamente infondato, considerandolo una conseguenza diretta dell’inammissibilità dei primi due. Soprattutto, ha interpretato questa censura come un tentativo mascherato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un compito che non le spetta, essendo il suo ruolo limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso non è un mero formalismo, ma la garanzia che la Corte di Cassazione non si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti. I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e, soprattutto, decisivi. Il ricorrente deve andare oltre la semplice enunciazione di un presunto errore; deve argomentare in modo convincente che quell’errore ha avuto un impatto concreto e determinante sull’esito del processo. In assenza di tale dimostrazione (la cosiddetta ‘prova di resistenza’), il ricorso si rivela sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per chiunque affronti un processo penale: l’impugnazione in Cassazione è un’arte di precisione giuridica. Non è sufficiente avere delle lamentele; è necessario articolarle secondo le rigide regole del codice di procedura. La ‘prova di resistenza’ si conferma come uno scoglio fondamentale da superare per ottenere un esame nel merito. La decisione finale, che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito: un ricorso temerario o tecnicamente carente non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando è formulato in modo generico, quando non dimostra la propria decisività attraverso la ‘prova di resistenza’, o quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti del caso, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cos’è la ‘prova di resistenza’ e perché è fondamentale?
La ‘prova di resistenza’ è l’onere che grava sul ricorrente di dimostrare che l’errore procedurale o la prova contestata sono stati così determinanti che, senza di essi, la sentenza di condanna non sarebbe stata emessa. È fondamentale perché, in sua assenza, il motivo di ricorso è considerato irrilevante e quindi inammissibile.
Le dichiarazioni rese da un indagato senza garanzie difensive sono sempre inutilizzabili?
No. Secondo la giurisprudenza citata nel provvedimento (Sez. U, n. 23868/2009), la sanzione della inutilizzabilità ‘erga omnes’ (verso tutti) si applica solo se, prima che la persona venisse sentita, l’autorità inquirente possedeva già indizi di reità chiari e non equivoci a suo carico. In assenza di tale presupposto, le dichiarazioni potrebbero essere utilizzabili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELENTANO NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla sola posizione del ricorrente, il quale era stato ritenuto responsabile in primo grado del reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’acquisizione del contratto di fornitura, lamentando l’acquisizione illegittima di documenti prodotti in giudizio, è indeducibile non solo in quanto mancante della c.d. prova di resistenza (che dia conto della decisività dell’elemento probatorio asseritamente inutilizzabile), ma anche perché genericamente formulato, nella parte in cui non indica le ragioni di fatto o di diritto a sostegno della pretesa inutilizzabilità;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato, lamentando una loro assunzione per pervenire ad un giudizio di responsabilità in violazione dei principi che regolano la valutazione delle prove, è indeducibile non solo perché formulato in mancanza della c.d. prova di resistenza (che dia conto della decisività dell’elemento probatorio asseritamente inutilizzabile), ma anche perché «la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417), circostanza neanche allegata dal ricorrente;
che le considerazioni espresse e l’inammissibilità delle precedenti censure danno conto della manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’assenza di elementi probatori idonei ad affermarne una responsabilità penale e della sua indeducibilità nella parte in cui si risolve in un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Co igliere estensore iklente