Inammissibilità del ricorso: quando la replica dei motivi blocca la Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno dei filtri più rigorosi nel sistema giudiziario italiano, specialmente davanti alla Suprema Corte. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, non può limitarsi a riproporre le medesime lamentele già discusse nei precedenti gradi di giudizio. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la mancanza di specificità e la ripetitività delle censure portino inevitabilmente al rigetto del ricorso.
Il caso: minacce e finalità costrittiva
La vicenda trae origine da una condanna inflitta per frasi minatorie rivolte a un soggetto qualificato. Nel diritto penale, la gravità di una minaccia viene valutata non solo per le parole usate, ma soprattutto per la loro capacità di condizionare la volontà della vittima. In questo contesto, la finalità costrittiva è l’elemento chiave: l’autore del reato non si limita a spaventare, ma cerca di obbligare il destinatario a compiere o omettere un atto.
La valutazione dei giudici di merito
I giudici di primo e secondo grado avevano già analizzato le emergenze probatorie, concludendo che la condotta dell’imputato fosse pienamente provata e giuridicamente rilevante. La difesa, tuttavia, ha scelto di presentare ricorso in Cassazione riproponendo gli stessi profili di censura che erano già stati vagliati e disattesi con motivazioni lineari e corrette.
Inammissibilità del ricorso e profili di diritto
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata. Quando un atto di impugnazione si limita a una critica generica o alla ripetizione di argomenti già bocciati, si configura l’inammissibilità del ricorso. Questo accade perché la Cassazione è un giudice di legittimità e non un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti da zero.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Corte si concentrano sulla natura manifestamente infondata delle doglianze. I giudici hanno evidenziato che il provvedimento impugnato era già sorretto da un argomentare giuridicamente corretto e puntuale. La frase minatoria era stata correttamente inquadrata come uno strumento di pressione psicologica volto a ottenere un vantaggio indebito, rispettando pienamente i criteri di valutazione delle prove. La replica di censure già risolte rende il ricorso non idoneo a scalfire la solidità della sentenza di appello.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione dei fatti è destinato al fallimento. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità del ricorso comporta pesanti oneri economici per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., chi propone un ricorso inammissibile è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete le stesse difese?
Il ricorso in Cassazione deve contestare vizi specifici di legittimità della sentenza. Se si limita a riproporre argomenti già respinti nel merito senza evidenziare nuovi errori legali, viene considerato privo di specificità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso giudicato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che solitamente varia tra i mille e i seimila euro.
Qual è l’importanza della finalità costrittiva in un reato di minaccia?
La finalità costrittiva indica che la minaccia è stata usata come mezzo per piegare la volontà della vittima. Questo elemento aggrava la posizione dell’autore e qualifica la condotta sotto il profilo penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 736 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
etto ll ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ntenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con argomentare giurdicamente corretto, puntuale e lineare rispetto emergenze probatorie dal giudice di merito avuto riguardo alla finalità costrittiva della minatoria rivolta al soggetto qualificato (si veda quanto argomentato dal primo capoverso pagina 2), rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 n
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cr’=7, deciso il 4 novembre 2022.