Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e gravità del reato
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre importanti spunti sulla valutazione dell’inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti sono meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il caso riguarda un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, con la Cassazione che ribadisce i limiti del proprio giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un vizio di motivazione da parte del giudice di secondo grado. Il secondo motivo, invece, censurava la decisione della Corte d’Appello di non procedere a una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenuta necessaria dalla difesa.
L’inammissibilità del ricorso sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile in quanto riproduttivo di una censura già adeguatamente affrontata e confutata dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano negato le attenuanti evidenziando l’estrema gravità del fatto di reato. Nello specifico, l’imputato aveva aiutato a sottrarsi al controllo una persona pericolosa e armata, provocando lesioni ai pubblici ufficiali intervenuti. A questo si aggiungevano i precedenti penali a carico del ricorrente, elementi che, nel loro complesso, giustificavano ampiamente la decisione di non concedere il beneficio.
La questione della rinnovazione istruttoria
Anche il secondo motivo ha incontrato lo stesso limite di ammissibilità. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto non necessaria una nuova fase istruttoria. La richiesta era superflua alla luce delle chiare indicazioni probatorie già acquisite. In particolare, l’identificazione dell’imputato era stata certa e inequivocabile, basata sulle testimonianze di agenti di polizia giudiziaria che lo conoscevano già per precedenti attività istituzionali. Pertanto, non vi era alcuna incertezza da dirimere con nuove prove.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Quando i motivi di ricorso si limitano a riproporre le stesse questioni già esaminate e rigettate in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legittimità reali (come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), essi devono essere dichiarati inammissibili. In questo caso, entrambe le censure sono state ritenute prive di fondamento e meramente ripetitive, non scalfigendo la solidità della decisione impugnata.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma che la gravità del reato e i precedenti penali sono elementi centrali nella valutazione discrezionale del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche. Inoltre, sottolinea come la rinnovazione dell’istruttoria in appello sia un evento eccezionale, ammissibile solo quando assolutamente indispensabile ai fini della decisione, e non quando il quadro probatorio è già chiaro e completo. La declaratoria di inammissibilità comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza che vengano evidenziati reali vizi di legittimità.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’estrema gravità del fatto di reato (aver aiutato a fuggire una persona armata), delle lesioni provocate ai pubblici ufficiali e dei precedenti penali del ricorrente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordin alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identi censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in evidenza l’estrema gravità del fatto di reato consistita nel sottrarre al controllo una persona pericolosa in armata (aiutata a fuggire), in ragione delle lesioni provocate ai pubblici ufficial precedenti penali;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria ritenuta non necessaria alla luce delle chiare indicazioni provenient testi qualificati di polizia giudiziaria che riconoscevano con certezza il Di COGNOME, già attività istituzionali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.