Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37006 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 4 aprile 2024 che aveva affermato la penale di responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputata, che lamenta la inutilizzabilità delle proprie spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, è inammissibile per genericità, atteso che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di att processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), mentre la ricorrente non ha assolto tale onere;
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello ampiamente motivato su entrambi i profili indicati nel motivo di ricorso;
che il terzo motivo risulta manifestamente infondato per le ragioni già correttamente indicate nella sentenza impugnata;
che anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha specificamente motivato facendo riferimento alla gravità del reato (vedi penultima pagina della sentenza di appello);
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.