Inammissibilità del ricorso: Quando i Motivi Sono Generici e Ripetitivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le ragioni dietro questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello, la quale aveva confermato una condanna di primo grado per tre distinti fatti di falsità, unificati dal vincolo della continuazione. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su due principali motivi: in primo luogo, lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale; in secondo luogo, contestava la mancata applicazione della disciplina del reato continuato rispetto ad altre condotte di falso già giudicate da un altro tribunale.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte è cruciale per comprendere i criteri di ammissibilità di un ricorso in Cassazione. I giudici hanno esaminato separatamente i due motivi di doglianza, riscontrando per entrambi vizi che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Motivo 1: La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
La Corte ha definito il primo motivo come ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo puntuale dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla sua personalità. Al contrario, la loro concessione richiede la presenza di elementi di segno positivo, che devono essere specificamente allegati e provati. In assenza di tali elementi, il diniego del giudice di merito è pienamente legittimo. Il motivo era, inoltre, in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Motivo 2: Il Reato Continuato e la Genericità del Motivo
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione del reato continuato, è stato ritenuto inammissibile per indeterminatezza e manifesta infondatezza. Secondo la Corte, il ricorrente non ha rispettato i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La censura era formulata in modo generico, senza indicare gli elementi specifici che avrebbero dovuto supportarla. A fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente non ha fornito al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In sostanza, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario spiegare in modo dettagliato perché la decisione del giudice precedente sarebbe sbagliata, basandosi su elementi concreti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un aspetto fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione, per avere successo, non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Deve essere un atto tecnico, specifico e puntuale, che individui precise violazioni di legge o vizi di motivazione nella sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i canoni imposti dal legislatore. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione del ricorso richiede uno studio approfondito e una capacità di argomentazione che vada oltre la semplice contestazione dei fatti, concentrandosi esclusivamente sui profili di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono aspecifici (cioè vaghi e non dettagliati), meramente reiterativi di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, o manifestamente infondati, cioè in palese contrasto con la legge o la giurisprudenza consolidata.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No. La Corte chiarisce che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla semplice assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato, ma richiede la presenza di elementi positivi che il giudice deve valutare discrezionalmente.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘aspecifico’?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non rispetta i requisiti di legge, come quelli dell’art. 581 cod. proc. pen., ovvero non indica chiaramente e in modo dettagliato gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice di comprendere e valutare la doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47611 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Bari che ha confermato integralmente la sentenza di condanna pronunciata a suo carico in primo grado per tre fatti, puniti rispettivamente dagli artt. 476 e 483 in combinato disposto con 482, avvinti dal vincolo della continuazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violaz dell’art. 62-bis per mancata applicazione delle attenuanti generiche, è inammissibile perc aspecifico, si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appel puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sente gravata); rilevato altresì che lo stesso motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contra con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (al riguardo si ric la giurisprudenza in tema di circostanze attenuanti riportata alla predetta pag. 3 della senten
Si rammenta che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il dinieg concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).
Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la mancata applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a ulteriori condotte di falso giudicate dal GUP di (sentenza del 12.2.2021), deve ritenersi reiterativo, aspecifico e manifestamente infondato;
Prima di ogni altra ragione di inammissibilità, il motivo è generico per indeterminate perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in q fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 Ottobre 2023 Il consigliere estens Il Pr / esid