Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un esempio chiaro ci viene fornito da una recente ordinanza che dichiara l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato. Questa decisione sottolinea i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze economiche per chi intraprende un’impugnazione senza validi presupposti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza della Corte d’Appello che, pur avendo ridotto la pena, lo aveva comunque condannato. L’imputato ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in sostanza, un’errata valutazione della pena da parte dei giudici di merito. Il suo unico motivo di ricorso si concentrava sulla graduazione della sanzione, ritenuta non congrua.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione principale è che il motivo presentato non era altro che la riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere deve essere esercitato seguendo i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale e non può essere messo in discussione in sede di Cassazione, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o illogica. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano motivato la loro scelta facendo riferimento alla condotta particolarmente efferata dell’imputato e ai suoi precedenti penali, elementi che giustificavano la pena inflitta.
Le Spese della Parte Civile: Un Punto Chiave sull’Inammissibilità del Ricorso
Un aspetto particolarmente interessante dell’ordinanza riguarda la condanna alle spese. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la regola generale prevede che il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ma anche alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile. Tuttavia, la Corte ha specificato che ciò avviene solo se la parte civile ha svolto un’effettiva attività difensiva per contrastare il ricorso. In questo caso, la parte civile si era limitata a chiedere nelle sue conclusioni l’inammissibilità del ricorso, un’attività ritenuta non sufficiente a giustificare il rimborso delle spese. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende e le spese processuali, ma non quelle della parte civile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono ancorate a principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Suprema Corte. I giudici hanno sottolineato che la decisione della Corte d’Appello non era né arbitraria né illogica, avendo adeguatamente considerato la gravità del fatto e la personalità dell’imputato.
In secondo luogo, la motivazione sulla non debenza delle spese alla parte civile si basa su un’interpretazione precisa della funzione della condanna alle spese. Essa non è automatica ma serve a ristorare la parte che ha dovuto sostenere costi per difendere attivamente le proprie ragioni. Una partecipazione meramente formale, come quella riscontrata nel caso di specie, non dà diritto a tale ristoro.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: è fondamentale presentare motivi di ricorso validi, che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non a una mera riconsiderazione del merito della vicenda. Un ricorso infondato porta non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. La seconda lezione riguarda la posizione della parte civile: per ottenere la rifusione delle spese legali in Cassazione, è necessario dimostrare di aver svolto un’attività difensiva concreta e non limitarsi a una richiesta passiva di rigetto dell’impugnazione avversaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena, che è una decisione discrezionale del giudice di merito, a meno che non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa comporta per l’imputato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
L’imputato il cui ricorso è inammissibile deve sempre pagare le spese legali della parte civile?
No. Secondo la Corte, la condanna alla rifusione delle spese della parte civile è disposta solo se quest’ultima ha svolto un’effettiva attività processuale per contrastare il ricorso. Se la parte civile si limita a chiedere l’inammissibilità nelle sue conclusioni, senza un’ulteriore attività difensiva, la condanna può essere esclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminato il motivo di ricorso. Lette le conclusioni scritte con nota spese della parte civile.
Rilevato che l’unico motivo dedotto è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la condotta particolarmente efferata e precedenti penali dell’imputato. La pena, in ogni caso, così come l’aumento per la continuazione, è stata ridotta dalla Corte di appello.
Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nella specie, deve essere esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che si è limitata nelle conclusioni a chiedere l’inammissibilità del ricorso. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 – 01).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024