Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un appello che non rispetta i criteri procedurali. Comprendere il concetto di inammissibilità del ricorso è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia. In questo caso, la Corte di Cassazione ha rigettato le istanze di due ricorrenti, condannandoli anche a significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme i dettagli.
I Fatti Processuali
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 6 febbraio 2024. I ricorrenti miravano a ottenere una revisione della decisione del giudice di secondo grado, sperando in un esito a loro più favorevole. Il caso è stato quindi sottoposto al vaglio della settima sezione penale della Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
All’udienza del 3 marzo 2025, la Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere relatore, ha emesso un’ordinanza concisa ma perentoria. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dai ricorrenti, bloccando di fatto il procedimento sul nascere per un vizio preliminare.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla delusione per la mancata revisione del caso, i ricorrenti sono stati condannati a sostenere dei costi aggiuntivi. Nello specifico, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o privi dei necessari requisiti legali.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, quali ad esempio:
* Vizi di forma: l’atto non rispetta le prescrizioni formali richieste dalla legge.
* Mancanza di motivi specifici: i motivi di ricorso sono generici e non individuano con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: il ricorso tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Nel caso specifico, la decisione è stata presa senza un’analisi approfondita del merito, segno che il vizio era di natura prettamente procedurale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del sistema giudiziario: l’accesso ai gradi superiori di giudizio, e in particolare alla Corte di Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. L’ inammissibilità del ricorso non è solo un ostacolo tecnico, ma una barriera che protegge la funzione nomofilattica della Suprema Corte, garantendo che essa si pronunci solo su questioni di diritto rilevanti. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a un professionista competente è essenziale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche onerose conseguenze economiche.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai due appellanti.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa, in termini pratici, che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito, ovvero le ragioni di fondo dell’appello, perché l’atto presentava dei vizi procedurali o formali che ne hanno impedito la valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 27/02/1955 COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 07/08/1962
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. n. 36840/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle alla sussistenza del dolo, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e, quanto a COGNOME, del beneficio dell sospensione condizionale della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025.