Inammissibilità del ricorso: la discrezionalità del Giudice e le Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito principi fondamentali in materia di inammissibilità del ricorso, con particolare riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea come il potere discrezionale del giudice di merito sia ampio, ma non insindacabile, e come i motivi di ricorso debbano essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione della valutazione operata nei gradi precedenti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato previsto dall’articolo 385 del codice penale, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: in primo luogo, si contestava la sentenza di condanna nel suo complesso; in secondo luogo, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto un fattore cruciale per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
L’inammissibilità del ricorso secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su una valutazione netta dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici, il motivo relativo alla condanna per il reato contestato era formulato in modo tale da non poter essere accolto. Per quanto riguarda la questione delle attenuanti generiche, la Corte ha fornito una spiegazione più articolata, riaffermando un principio cardine del nostro sistema processuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non può essere censurato in sede di legittimità se la motivazione fornita dal giudice è adeguata, logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione di non concedere le attenuanti facendo riferimento a elementi concreti e decisivi, come indicato nella sentenza impugnata. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato negativamente due fattori: l’assenza di elementi positivi apprezzabili nella condotta dell’imputato e, soprattutto, le reiterate violazioni da lui commesse in passato.
La Cassazione ha ritenuto questa motivazione congrua e sufficiente, concludendo che il ricorso si limitava a una generica contestazione della valutazione del giudice, senza evidenziare vizi logici o giuridici che potessero giustificare un annullamento della sentenza. Pertanto, constatata la manifesta infondatezza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che per ottenere una revisione della decisione sulle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito prevale. La decisione comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo principale era infondato e la contestazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche si limitava a criticare la valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare vizi di legittimità come la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la decisione sulle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione della decisione sia logica, coerente e non contraddittoria. Se la motivazione è adeguata, come in questo caso, la decisione non può essere modificata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46242 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
411>
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile;
Considerato, in relazione al motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la sc del trattamento punitivo e che la motivazione al riguardo è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sent impugnata) in assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando le reiterate violazio commesse.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.