Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’inammissibilità del ricorso quando questo si traduce in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio a un caso complesso, originato da un sinistro stradale e sfociato in accuse di calunnia, favoreggiamento e lesioni colpose.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Tre individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che li aveva condannati. Le accuse a loro carico erano gravi e connesse alla dinamica di un sinistro stradale e alle successive dichiarazioni rese. In particolare, gli imputati contestavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ritenendola errata e basata su testimonianze inattendibili.
Il nucleo della difesa si concentrava sul criticare la valutazione del materiale probatorio, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse considerato adeguatamente le incongruenze emerse, soprattutto in relazione alla perizia di parte e alle testimonianze raccolte.
I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti o l’attendibilità dei testimoni. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che le censure mosse dagli imputati non denunciavano vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitavano a proporre una diversa lettura delle prove. Questo tipo di doglianza è precluso in sede di legittimità. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza, spiegando in modo esauriente perché avesse ritenuto attendibile una versione dei fatti piuttosto che un’altra.
La Decisione Finale e le sue Conseguenze
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per i ricorrenti, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che i ricorsi introducessero censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché relative alla ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento del materiale probatorio, attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito. La sentenza della Corte d’Appello è stata giudicata ben motivata, logica e priva di vizi, avendo esaminato in modo approfondito gli elementi di prova e le testimonianze, giustificando la piena attendibilità della dinamica del sinistro accertata e, di conseguenza, la falsità delle accuse mosse dai ricorrenti.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma il principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Se la motivazione della sentenza di appello è logica, coerente e completa, le censure che propongono una diversa interpretazione dei fatti sono destinate all’inammissibilità. Per gli imputati, ciò significa non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere di sostenere ulteriori costi processuali e il pagamento di una sanzione alla cassa delle ammende.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legge o illogicità della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità: non riesamina i fatti del caso, ma controlla che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento dei reati di calunnia, favoreggiamento e lesioni colpose, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina, che dà conto sia delle ragioni della piena attendibilità della dinamica del sinistro stradale basata sulle molteplici testimonianze assunte a riscontro della veridicità di quanto riferito dal teste COGNOME e sia della erroneità della ricostruzione operata dal consulente di parte sulla base di dati fattuali smentiti dalle testimonianze, e, conseguentemente, della falsità delle accuse mosse nei confronti del predetto testimone;
ritenuto che le memorie difensive depositate per conto degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME rivolte a contestare l’inammissibilità dei ricorsi non fanno che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigli e estensore
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Il Presidente