Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione chiude la porta
L’inammissibilità del ricorso è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le ragioni dell’imputato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che possono portare a questa drastica conclusione, sottolineando l’importanza di formulare impugnazioni specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. Il ricorrente basava la sua difesa su tre distinti motivi, sperando di ottenere un annullamento della decisione precedente. Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte è stato ben diverso da quello auspicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: un’analisi approfondita sull’inammissibilità del ricorso
La Corte ha smontato, uno per uno, i motivi presentati dal ricorrente, evidenziandone i vizi procedurali che ne hanno precluso l’esame. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità del ricorso.
Primo Motivo: La questione tardiva sulla capacità di intendere e volere
Il primo motivo di ricorso contestava la mancata valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato. La Corte ha ritenuto questa censura inammissibile per una ragione fondamentale: la questione non era stata sollevata in modo specifico nei motivi di appello. Sebbene fosse stata genericamente accennata, era stata illustrata in dettaglio solo con il ricorso per cassazione. Questo rappresenta un classico esempio di motivo “nuovo”, non ammesso in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alle questioni già devolute al giudice d’appello.
Secondo Motivo: La natura ripetitiva delle censure
Il secondo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale. Anche in questo caso, la Cassazione ha riscontrato l’inammissibilità. Il motivo, infatti, si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice precedente, non una semplice riproposizione di doglianze già superate. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse adeguatamente valorizzato, ad esempio, il contenuto delle conversazioni intercettate.
Terzo Motivo: La critica generica al trattamento sanzionatorio
Infine, il terzo motivo, relativo alla presunta violazione di legge nella determinazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d’appello sul punto era sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive. La critica del ricorrente non era riuscita a scalfire la coerenza del percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito nel commisurare la sanzione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione, e in particolare il ricorso per cassazione, non è una terza istanza di giudizio sul fatto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è cruciale che i motivi siano:
1. Tempestivi: le questioni devono essere sollevate nei gradi di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
2. Specifici: non basta una critica generica, ma occorre un confronto puntuale e argomentato con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
3. Non ripetitivi: il ricorso non può essere una mera fotocopia dell’atto di appello, ma deve attaccare le specifiche ragioni per cui l’appello è stato respinto.
La decisione in commento serve da monito: la redazione di un ricorso efficace richiede rigore tecnico e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità.
Perché il motivo sulla capacità di intendere e volere è stato dichiarato inammissibile?
Perché la questione non era stata sollevata in modo specifico nei motivi di appello, ma è stata illustrata dettagliatamente solo nel ricorso per cassazione, configurandosi quindi come un motivo nuovo non consentito in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “riproduttivo” e perché questo lo rende inammissibile?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del merito, senza muovere una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. È inammissibile perché il giudizio di cassazione non è una terza istanza per riesaminare il fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22095 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22095 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 70, 85, 88 e 89 cod. pen. quanto all’omesso accertamento della capacità di intendere e volere del ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
che, peraltro, tale motivo è anche manifestamente infondato alla luce della stessa rappresentazione contenuta nel ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità dell’imputato, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata quanto al contenuto delle conversazioni intercettate);
osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere COGNOME nsore