Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Generici Non Bastano
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che segna uno stop per l’impugnazione prima ancora che si entri nel vivo della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a questa conseguenza, con annesse sanzioni per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta e le lezioni che se ne possono trarre.
Il Contesto: Impugnazione e Diniego delle Attenuanti
La vicenda nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del nord Italia. Il punto centrale del dissenso non riguardava la colpevolezza in sé, quanto il trattamento sanzionatorio. Nello specifico, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato ampiamente la sua decisione, sottolineando la gravità del profilo del condannato. A pesare sul giudizio erano i numerosi precedenti penali e la contestazione di una recidiva qualificata come specifica, reiterata e infraquinquennale.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha concluso per una secca dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che l’impugnazione mancasse di un requisito fondamentale: un confronto effettivo e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Genericità come Vizio Capitale
Il motivo unico presentato dal ricorrente è stato definito ‘affetto da genericità’. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a criticare la motivazione della Corte d’Appello in modo superficiale, senza entrare nel dettaglio delle ragioni addotte dai giudici di secondo grado. Secondo la Cassazione, la motivazione della Corte territoriale era, al contrario, ‘congrua’, ovvero logica, completa e coerente nel giustificare il diniego delle attenuanti.
Il Peso dei Precedenti Penali e della Recidiva
Il cuore della motivazione della Corte d’Appello, ignorato dal ricorrente, risiedeva nella valutazione della sua pericolosità sociale, desunta dalla sua storia criminale. La recidiva specifica (relativa a reati della stessa indole), reiterata (commessa più volte) e infraquinquennale (a meno di cinque anni dalla condanna precedente) costituiva un quadro indiziario talmente grave da rendere ingiustificabile la concessione di un beneficio come le attenuanti generiche. L’assenza di una critica puntuale su questo aspetto ha reso il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente fosse caratterizzato da genericità, evidenziando l’infondatezza della critica mossa alla motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, aveva fornito una motivazione congrua riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tale decisione era stata giustificata dalla gravità dei numerosi precedenti penali, che avevano anche supportato l’applicazione di una recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. L’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerate adeguate e logiche, ha comportato l’inammissibilità del ricorso. Dalla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Sentenza
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice lamentela generica. Deve invece consistere in una critica argomentata e specifica, capace di dialogare con la sentenza impugnata, smontandone, se possibile, la struttura logico-giuridica. In mancanza di questo confronto, l’esito è segnato: l’inammissibilità del ricorso. La conseguenza per il ricorrente non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica: il pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende, a testimonianza dell’inutilità dell’azione legale intrapresa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e infondato. Il ricorrente non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, che è stata invece giudicata congrua e logica dalla Cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi sulla gravità dei numerosi precedenti penali dell’imputato e sull’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15043 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando la gravità dei numerosi precedenti penali posti a base dell’applicazione della recidiva specifica, reiterata e i nfraq u inquen na le;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente