Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati risultano generici e non si confrontano adeguatamente con la sentenza impugnata. Questo principio è fondamentale nel nostro sistema processuale, poiché mira a garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto concrete e non diventi un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo insieme la vicenda processuale e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Due soggetti erano stati condannati in appello per concorso nei reati di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità penale sulla base di un percorso argomentativo definito dalla Cassazione come ‘particolarmente accurato ed analitico’. Nonostante la condanna, i due imputati hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando la violazione di legge in relazione all’affermazione della loro responsabilità penale.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 311 del 2024, ha messo un punto fermo alla vicenda, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La conseguenza diretta di questa decisione non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia evidenzia la severità con cui la Corte valuta i requisiti di ammissibilità dei ricorsi.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che la censura sollevata dai ricorrenti era ‘meramente reiterativa e comunque generica’. Questo significa che gli argomenti presentati in Cassazione non erano nuovi né specifici, ma si limitavano a ripetere le stesse difese già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza d’appello.
La Suprema Corte ha sottolineato come mancasse ‘qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo’ della Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, aveva basato la condanna su ‘plurimi convergenti elementi’, chiaramente illustrati nelle pagine della sua sentenza, che erano pienamente idonei a superare le tesi difensive, come quella che suggeriva una mera posizione di convivenza di uno degli imputati. L’assenza di una critica puntuale e specifica a tali argomentazioni ha reso il ricorso privo della sua funzione essenziale, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una terza opportunità per discutere i fatti del processo. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già sconfitte in appello.
La decisione serve da monito per la difesa: è indispensabile strutturare il ricorso come una critica mirata e tecnica alla decisione di secondo grado, dimostrando dove e perché il giudice d’appello ha errato nell’applicazione della legge o nel suo ragionamento. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché la censura proposta è stata giudicata ‘meramente reiterativa e comunque generica’, ovvero si limitava a ripetere argomenti già valutati senza un confronto specifico e critico con le motivazioni dettagliate della sentenza d’appello.
Cosa mancava, secondo la Corte, nei motivi di ricorso presentati?
Mancava un ‘effettivo confronto’ con il percorso argomentativo della Corte territoriale. I ricorrenti non hanno contestato in modo puntuale i ‘plurimi convergenti elementi’ che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della condanna.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La loro condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a BILBAO( SPAGNA) il 20/10/1954
COGNOME nato a SORSO il 28/11/1971
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME – condannati anche in appello in relazione al concorso nei reati di importazione e detenzione di cocaina anche con NOME (capo A), nonché, il solo COGNOME, in relazione ad analoga imputazione in concorso con COGNOME NOME (capo B, dal quale la COGNOME è stata assolta in primo grado) – hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 01/03/2023 dalla Corte d’Appello di Cagliari Sez. dist. Sassari, deducendo violazione di legge con riferimento all’affermazione di penale responsabilità per il capo A);
ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo particolarmente accurato ed analitico – tracciato dalla Corte territoriale sia con riferimento alla COSSU (v. in particolare i plurimi convergenti elementi richiamati a pag. 15 seg. della sentenza, pienamente idonei ad escludere una posizione di mera convivenza della ricorrente), sia con riferimento all’ABELAIRAS (cfr. le risultanze richiamate e valorizzate a pag. 13 seg. della sentenza);
ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ekmmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2023
Il Presidente