Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei criteri che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, un esito che impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Attraverso l’analisi di questo caso, possiamo comprendere meglio i limiti dell’impugnazione di legittimità e le conseguenze della scelta di riti processuali alternativi. La vicenda riguarda tre individui che hanno impugnato una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ma i cui motivi di ricorso sono stati giudicati non idonei a superare il vaglio preliminare della Corte.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Tre soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia, hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando diverse presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. Le doglianze principali si concentravano su tre punti specifici:
1. La presunta mancanza di prove fotografiche a supporto delle accuse di cessione di beni o servizi illeciti.
2. L’inutilizzabilità di sommarie informazioni raccolte durante le indagini perché non sottoscritte dai dichiaranti.
3. L’errato diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della condanna e un reato precedente.
Questi argomenti sono stati sottoposti al vaglio della Suprema Corte, che li ha esaminati sotto il profilo della loro ammissibilità prima ancora che della loro fondatezza.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione non si è basata su una valutazione di merito delle argomentazioni difensive, ma sulla loro manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio come la Corte ha smontato ciascun punto.
Mancanza di Prove e Irrilevanza dell’Eccezione
In merito alla mancanza di riscontri fotografici, la Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già fornito argomentazioni lineari e logiche (a pagina 6, punti a e b del provvedimento d’appello) che rendevano le conclusioni di colpevolezza immuni da censure in sede di legittimità. Il ricorso, su questo punto, non contestava in modo specifico tali argomentazioni, risultando quindi generico.
L’Inutilizzabilità delle Informazioni e la Scelta del Rito
La questione più interessante riguarda l’eccezione sull’inutilizzabilità delle sommarie informazioni non sottoscritte. La Corte ha stabilito che, nel caso di specie, non si trattava di una “inutilizzabilità patologica”. La ragione è cruciale: l’imputato aveva scelto un rito a “prova contratta”, ovvero un procedimento in cui le parti si accordano sull’acquisizione delle prove. Questa scelta, secondo la Corte, ha un effetto “sanante”: copre e neutralizza eventuali vizi procedurali di questo tipo, poiché l’imputato, accettando il rito, accetta implicitamente anche il materiale probatorio concordato.
La Questione della Continuazione del Reato
Infine, anche la richiesta di applicazione dell’art. 81 cpv (continuazione) è stata respinta. La Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva correttamente escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, basandosi sulla notevole distanza temporale tra la condotta precedente e quella attuale e sull’assenza di altri elementi fattuali che potessero suggerire un’unica programmazione criminosa.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I ricorsi in esame sono stati considerati un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, proponendo critiche generiche e non confrontandosi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. La Corte ribadisce il principio secondo cui la scelta di un rito alternativo, come quello a prova contratta, comporta una rinuncia a far valere determinate eccezioni, in nome della celerità e dell’economia processuale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per la difesa tecnica. Evidenzia che un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore, attaccando in modo specifico e puntuale i vizi di legittimità della sentenza impugnata, senza limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Inoltre, sottolinea le conseguenze strategiche della scelta del rito processuale: optare per un rito che prevede un accordo sulle prove può precludere la possibilità di sollevare in seguito determinate questioni sulla loro utilizzabilità. L’esito finale, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rappresenta la conseguenza diretta prevista dall’art. 616 c.p.p. per i ricorsi giudicati inammissibili, a conferma della serietà del filtro di ammissibilità operato dalla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché basati su argomentazioni generiche e manifestamente infondate, che non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma miravano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Le sommarie informazioni non sottoscritte dai dichiaranti sono sempre inutilizzabili?
No. Secondo l’ordinanza, nel caso di un processo celebrato con “rito a prova contratta” scelto dall’imputato, un’eventuale inutilizzabilità di tale natura viene considerata coperta e neutralizzata dalla scelta processuale stessa, che implica l’accettazione del materiale probatorio concordato.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo una dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4123 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4123 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME e NOME e quello interpos dalla difesa di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dal& difesa di COGNOME;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché
quello proposto nell’interesse comune di COGNOME NOME e COGNOME propone in termini di assoluta genericità il tema della credibilità soggettiva dei soggetti sentiti a Sit, che si co
senza precisare le ragioni che sostengono il rilievo assertivamente pretermesse dalla Corte del merito, la quale ha comunque affrontato e superato siffatto rilievo all’esito di una compiu
complessiva valutazione dell’intero materiale probatorio acquisito, valorizzato in termini tal fondare senza incertezze la responsabilità concorsuale delle due imputate;
quello proposto dalla difesa di COGNOME NOME perché replica profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all’e
di una puntuale e logica valutazione delle emergenze istruttorie e ciò in relazione alla asser assenza di elementi probatori diretti a definire natura, qualità e quantità della sost
commercializzata dal ricorrente e in relazione alla mancanza riscontri fotografici attestan cessioni ( si vedano le lineari argomentazioni spese alla pagina 6, punti a e b, che rendono relative conclusioni immuni a censure prospettabili in questa sede), in ordine alla inutilizzab delle sommarie informazioni non sottoscritte dai dichiaranti ( esclusa secondo corrette indicazio giuridiche dirette a negare che nel caso si verta in ipotesi di una inutilizzabilità patolo quanto tale destinata a non risultare coperta e neutralizzata dal rito a prova contratta sc dall’imputato: punto c della stessa pagina) e in punto alla continuazione esterna esclusa con l sentenza indicata nel ricorso ( facendo leva sulla risalenza nel tempo della condotta stigmatizza da quella condanna letta alla luce della rimarcata assenza di altre emergenze fattuali destinat a disvelare i costituti oggettivi della rivendicata applicazione dell’art. 81 cpv)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2023.