Inammissibilità del ricorso: quando la critica generica non basta
Nel sistema processuale penale, l’impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa e la revisione delle decisioni giudiziarie. Tuttavia, il suo esercizio è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l’importanza della specificità dei motivi, pena l’inammissibilità del ricorso. Questo principio impone a chi impugna di non limitarsi a una generica contestazione, ma di articolare una critica puntuale e argomentata contro il provvedimento che intende contestare.
I fatti del caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, si rivolgeva alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna. Il fulcro della questione non verteva tanto sul merito della colpevolezza, quanto sulla modalità con cui il ricorso era stato formulato.
La decisione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato della procedura penale, richiamato anche da precedenti giurisprudenziali (come la sentenza n. 8700/2013): la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata. Per essere valido, un ricorso deve contenere motivi specifici che indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta. In mancanza di tale specificità, l’atto è destinato a non superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il principio della specificità dei motivi
Gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale sono chiari: i motivi di impugnazione devono essere specifici. Questo significa che l’atto deve instaurare un “confronto puntuale” con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse difese già respinte nel grado precedente. È necessario, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice, evidenziandone le presunte falle, le errate applicazioni della legge o le carenze nella valutazione delle prove.
Le motivazioni della decisione
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era “del tutto privo di specificità”. L’imputato non aveva affrontato in modo critico le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata. Il ricorso si limitava, di fatto, a una contestazione astratta, senza entrare nel merito delle ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la sua responsabilità. Questa carenza ha reso l’impugnazione un atto sterile, incapace di attivare una vera e propria revisione della decisione, portando inevitabilmente alla sua declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e implicazioni pratiche
La decisione in commento ribadisce un insegnamento cruciale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve configurarsi come un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si contesta. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: per ottenere giustizia nei gradi superiori, è indispensabile presentare argomentazioni solide, specifiche e pertinenti.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo di specificità. Le argomentazioni presentate non si confrontavano in modo puntuale e critico con le motivazioni della sentenza impugnata, risultando quindi generiche.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende che l’atto di impugnazione deve indicare in modo preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta di riforma della sentenza, instaurando un confronto diretto e dettagliato con le argomentazioni del provvedimento contestato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN VALENTINO TORIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
premesso che si è osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri, Rv. 254584 – 01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è del tutt privo di specificità a fronte delle argomentazioni formulate nella sentenza impugnata alle pagine 5 e 6;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024