Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PIACENZA il 25/08/1946
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Brescia, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza del 24 maggio 2021 (irrevocabile il 24 febbraio 2022) con la quale la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 416 cod. pen. e per fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.igs. 10 marzo 2000, n. 74.
4 v t2 4 -7 e 2. Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso ~e. su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Trattasi di ricorso indicante, quale atto impugnato, i riferimenti all’ordinanza della Corte d’appello di Brescia emessa il 25 luglio 2024 in seno al procedimento di revisione n. 4/2023 (ordinanza notificata il 9 gennaio 2025). In merito la difesa ha depositato dichiarazione con la quale ha evidenziato l’errore materiale nel quale essa stessa è incorsa nell’indicazione del provvedimento impugnato, ferma restando la sostanza del ricorso. La difesa ha, in particolare chiarito che il provvedimento impugnato, in luogo di quello di cui innanzi, è l’ordinanza (agli atti) emessa dalla stessa Corte d’appello ma nella diversa data dal 20 dicembre 2024 in seno a procedimento di revisione n. 60/2024, depositata il 30 dicembre 2024 e notificata il 9 gennaio 2025.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in tema di prove nuove.
La Corte territoriale avrebbe errato nel valutare inammissibile la revisione con riferimento alla «perizia tecnica del Centro Bureau Investigation, datata 21 settembre 2022», non «disponibile durante il giudizio di merito». Si deduce l’apoditticità dell’apparato motivazionale sotteso all’ordinanza nonostante la decisività dell’elaborato tecnico ai fini del proscioglimento di NOME COGNOME. Ciò in quanto, per il ricorrente, la perizia, anche in considerazione dei documenti ivi valutati / dimostrerebbe «la regolarità delle operazioni di esportazione dei beni tramite il sistema CMR (Lettera di Vettura Internazionale)» e quindi la non falsità delle attestazioni e certificazioni dell’instante circa i beni strumentali (riten inesistenti dalle sentenze dei due gradi di merito).
2.2. Con i motivi secondo e terzo, nelle loro varie articolazioni, si deducono violazioni di legge per aver la Corte territoriale errato nel dichiarar inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla nullità della sentenza per l’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni delle comunicazioni e conversazioni intercorse tra NOME COGNOME e il sodale NOME COGNOME. Trattasi di
inutilizzabilità dedotta dal ricorrente in sede di revisione in ragione dell’assunto smarrimento ovvero della sottrazione degli originari DVD, sostituíti da CD-ROM, e della prospettata interruzione delle relative tracce in più punti. Ciò avrebbe comportato la «violazione del principio della genuinità della prova», da verificarsi nel contraddittorio, e la violazione dell’«obbligo di verificare l’utilizzabilità» d stessa – comprese le relative trascrizioni -, con conseguenze in merito all’impianto probatorio sotteso alla condanna.
2.3. Con il quarto motivo si deduce l’errata valutazione della Corte territoriale in merito alla sentenza di assoluzione del sodale NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2023, in merito a reati (in tesi difensiva) connessi a quelli per i quali è stato condannato NOME COGNOME
La Procura generale ha concluso per iscritto per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all’ordinanza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, tra le recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo).
La Corte territoriale, dopo aver richiamato le precedenti richieste di revisione depositate nell’interesse di NOME COGNOME e aventi a oggetto la medesima sentenza di condanna, definite con ordinanze del 26 settembre 2022 e del 25 luglio 2024, con apparato motivazionale con il quale il ricorrente non si confronta, ha valutato manifestamente inammissibile l’istanza al suo vaglio evidenziando, nei limiti di rilievo in questa sede in relazione alle censure dedotte, la riproposizione con essa delle medesime deduzioni e delle medesime nuove prove oggetto delle precedenti istanze dichiarate inammissibili.
2.1. La mancata considerazione dalle ragioni fondanti la decisione emerge altresì manifesta dal quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’errata valutazione della Corte territoriale in merito alla sentenza di assoluzione del sodale NOME COGNOME, con sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre i l 2023, in merito a reati (in tesi difensiva) connessi a quelli per i quali è stat condannato NOME COGNOME.
Orbene, di tale sentenza assolutoria non vi è menzione nell’ordinanza emessa il 20 dicembre 2014 e impugnata, tanto in sede di esplicitazione dei motivi sottesi all’istanza di revisione quanto nella loro successiva disamina.
Deve sul punto aggiungersi che nella specie manca una specifica contestazione da parte del ricorrente del riepilogo dei motivi d’impugnazione contenuto nell’ordinanza censurata, integrando ciò ulteriore profilo d’inammissibilità. Trova difatti applicazione il principio generale governante la materia delle impugnazioni per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d’impugnazione, contenuto nel provvedimento decisorio, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (in tal senso, con riferimento all’omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, quale principio comunque generale in sede di impugnazioni, Sez. 2, 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; si veda altresì, per l’applicazione del detto principio anche in materia di impugnazioni cautelari, Sez.4, n. 17449 del 02/04/2025, in tema di ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame, e Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., in ordine all’appello).
Invero, è comunque dirimente sul punto la circostanza per cui non vi è riferimento alcuno a tale sentenza assolutoria nella stessa richiesta di revisione, agli atti, sulla quale si è pronunciata la Corte territoriale con l’ordinanza del 2 dicembre 2024 (oggetto d’impugnazione).
2.2. A quanto innanzi si aggiunge altresì, in ordine alla «perizia tecnica del Centro RAGIONE_SOCIALE, datata 21 settembre 2022», il mancato confronto della censura con la ritenuta non novità e decisività della stessa. Come già ritenuto con la precedente ordinanza del 25 luglio 2024, I Corte territoriale ha difatti evidenziato che la valutazione come esistenti dei 4′,’.., i strumentali di cui alla detta perizia è avvenuta sulla base della documentazione cartacea già valutata in sede di condanna, ove è stata ritenuta la falsità delle relative attestazioni e certificazioni di NOME COGNOME proprio in ordine ai detti beni.
Parimenti dicasi, infine, quanto alla dedotta nullità della sentenza per l’inutilizzabilità del mezzo di prova acquisito e utilizzato in sede di giudizi abbreviato, costituito dalle intercettazioni. Con motivazione con la quale il ricorso non si confronta, l’ordinanza impugnata ha difatti evidenziato la mera asserita manomissione dei supporti informatici e l’intervenuta pronuncia precedenti ordinanzt d’inammissibilità delle ulteriori istanze deducente di revisione fondante sulla sul punto con le di revisione. Ciò l’erronea mera peraltro al netto dell’inammissibilità della doglianza dichiarazione d’inammissibilità di una istanza
nullità della sentenza, in quanto deducibile, quest’ultima, con gli ordinari mezzi d’impugnazione,
3. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
ciascuno in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616
cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai
ricorsi nei termini innanzi evidenziati).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025