Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono troppo generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la logica giuridica del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato e spiegando perché la Corte Suprema non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di truffa. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato l’affermazione della sua responsabilità penale, mettendo in discussione la prova relativa alla sua individuazione come autore del reato. L’appello si è concentrato su questo unico motivo, tentando di smontare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge, in particolare dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su diversi argomenti interconnessi, tutti riconducibili alla mancanza di specificità dei motivi presentati. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. Non basta affermare di non essere l’autore del reato; è necessario correlare questa affermazione con le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe commesso un errore logico o giuridico. Il ricorso, invece, ignorava le argomentazioni della Corte d’Appello, cadendo così nel vizio di mancanza di specificità.
In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato che le doglianze difensive miravano, in realtà, a una rivalutazione delle fonti probatorie. L’imputato proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, basata su un diverso apprezzamento delle prove. Questo tipo di attività è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “giudice del fatto” e non può riesaminare le prove per decidere se la versione dell’imputato sia più o meno credibile di quella accolta nei gradi di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
La Corte ha inoltre rilevato che le questioni sollevate nel ricorso erano una mera riproduzione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, le tesi difensive, come si evinceva dalle pagine 4 e 5 della sentenza d’appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. Un’impugnazione non può essere un semplice sfogo o una generica contestazione. Deve essere un’analisi chirurgica della sentenza impugnata, capace di individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi con le motivazioni del giudice, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente, che si vede condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, ad esempio se i motivi sono generici, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata o se tentano di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso mancano di specificità?
Significa che le critiche alla sentenza precedente sono vaghe e non indicano con precisione quali parti della motivazione si contestano e per quali ragioni giuridiche o logiche. Un ricorso non specifico si limita a riproporre le tesi difensive senza demolire il ragionamento del giudice che le ha respinte.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazio in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla dell’individuazione dell’imputato quale autore della truffa, oltre ad essere pri requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di manc di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’a meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.