Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: il caso deciso dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione, un concetto cruciale nel diritto processuale penale. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile impugnare una sentenza contestando elementi che, di fatto, non hanno prodotto alcun effetto negativo per l’imputato. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per furto, dove l’appellante ha sollevato questioni su circostanze aggravanti, una delle quali mai applicata nei suoi confronti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello, in seguito, ha parzialmente riformato la sentenza: ha assolto l’imputato da alcuni capi d’imputazione e ha rideterminato la pena per il reato residuo, confermando nel resto la decisione iniziale.
Non soddisfatto della pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento a due specifiche circostanze aggravanti del reato di furto, previste dall’articolo 625 del codice penale.
L’analisi sull’inammissibilità del ricorso della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due profili di doglianza sollevati dal ricorrente, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per ragioni distinte.
La contestazione sull’aggravante applicata
Per quanto riguarda la prima aggravante contestata (art. 625 n. 2 c.p.), la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza d’appello era logica e priva di vizi evidenti, rendendo la critica del ricorrente non meritevole di un esame più approfondito.
La contestazione sull’aggravante non applicata
Il punto cruciale della decisione riguarda la seconda aggravante (art. 625 n. 4 c.p.). La Suprema Corte ha rilevato che questa specifica circostanza non era mai stata applicata all’imputato, né dal giudice di primo grado né da quello d’appello. Di conseguenza, il ricorrente non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a contestarla. Impugnare un aspetto della sentenza che non ha comportato alcun pregiudizio è un’azione processualmente inutile e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: l’interesse ad agire. Per poter presentare un’impugnazione, è necessario che la parte abbia subito un concreto svantaggio dalla decisione che intende contestare. In questo caso, dal momento che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 c.p. non era stata ritenuta sussistente e non aveva contribuito a determinare la pena, l’imputato non poteva lamentare alcuna lesione dei suoi diritti. La sua doglianza era, in sostanza, astratta e ipotetica. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per carenza di interesse, riafferma che il processo non può essere utilizzato per affrontare questioni puramente teoriche, ma deve risolvere controversie reali e concrete.
Le Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ha conseguenze pratiche immediate. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: un ricorso deve essere mirato, specifico e basato su un pregiudizio effettivo. Sollevare questioni irrilevanti o prive di interesse concreto non solo non porta al risultato sperato, ma espone a ulteriori costi e sanzioni, appesantendo inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, perché uno dei motivi contestava un’aggravante che non era mai stata applicata all’imputato, determinando una carenza di interesse; in secondo luogo, perché l’altro motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa significa “carenza di interesse” in un ricorso?
Significa che la parte che impugna non ha un interesse concreto e attuale a ottenere una modifica della decisione, perché la parte del provvedimento contestata non le ha causato alcun danno o pregiudizio giuridico. Non si può contestare un’aggravante se questa non ha influito sulla pena finale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43032 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43032 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti, udita !a relazione svolta dai Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato – limitatamente a determinazione della pena quantificata in anni uno di reclusione ed euro 200 multa, assolvendo l’appellante dai reati diversi da quello commesso il 20.04.2 – confermandola nel resto, la pronuncia del Tribunale della medesima città emess in data 14.09.2015 che aveva condannato l’imputato, per i reati pp. e pp. d artt.61 n.11, 81, 110, 624, 625 n.4 cod. pen., alla pena di anni uno, mes reclusione ed euro 300 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e carenz di motivazione in riferimento all’invocata esclusione dell’aggravante di all’art.625 n.2 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussi dell’aggravante di cui all’art. 625 n.4 cod. pen. è indeducibile in sede di legit in riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 n.2, dal provvedim impugnato non emergono gli asseriti difetti ed il motivo è manifestamen infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di u motivazione esente da evidenti illogicità;
in riferimento all’aggravante di cui all’art.625 n.4 cod. pen. il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell’imputato, perché, come emerge anch dal provvedimento impugnato, non è stata applicata l’aggravante in questione in primo né in secondo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.