Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASAPULLA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a VILLA DI BRIANO avverso la sentenza in data 14/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ascoltata la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nell’interesse di COGNOME NOME, hanno illustrato i motivi d’impugnazione e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 14/09/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 22/11/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che li aveva condannati per il reato di tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aggravato dalle modalità mafiose.
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod.
pen..
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omessa motivazione in relazione alla recidiva, non avendo la Corte di appello considerato il percorso collaborativo seguito da COGNOME e che lo ha portato a beneficiare dell’attenuante della collaborazione, cui si aggiunge l’assoluta impossibilità di una futura ricaduta nel delitto.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante della collaborazione.
Anche con il secondo motivo viene denunciata l’omessa motivazione in relazione all’applicazione dell’attenuante della collaborazione nella massima estensione.
1.3. Vizio di motivazione in relazione all’art. 157 cod. peri…
A tale proposito il ricorrente osserva che l’aggravante dell’attuale 416-bis.1 cod. pen. è stata elisa dal riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, con la conseguenza che il reato doveva considerarsi prescritto.
COGNOME NOME.
2.1. Vizio di motivazione in relazione al tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
A tale proposito viene denunciato il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte di appello si limita a riportare la ricostruzione del giudice di primo grado.
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen..
Anche in questo caso il ricorrente denuncia l’inconsistenza della motivazione in relazione all’aggravante del metodo mafioso. A sostegno dell’assunto vengono compendiate le motivazioni della Corte di appello sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile,
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva risaltando i numerosi precedenti penali, l’inserimento di COGNOME in ambienti malavitosi e la sua personalità particolarmente incline a delinquere, così che il fatto per cui veniva giudicato risultava ulteriormente sintomatico di pericolosità sociale.
In tal senso la motivazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, a mente del quale «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per c
procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”», (Sez. 2 – , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
Va ulteriormente precisato che la recidiva deve essere valutata retrospettivamente, alla luce delle condotte già realizzate dall’imputato, mentre il giudizio circa la sua sussistenza non involge la futura possibilità che l’imputato ricada nel delitto, visto che tale prognosi non è richiesta dalla norma che, invece, si rivolge soltanto al rapporto tra le condotte già realizzate e quelle sottoposte a giudizio.
Da ciò discende che risulta irrilevante quanto evidenziato dalla difesa, circa il contributo collaborativo prestato da COGNOME e il conseguente riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’attuale 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., in quanto elementi estranei al giudizio relativo alla sussistenza della recidiva, che riguarda i fatti passati e presenti, ma non quelli futuri ed eventuali.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché il tema non è stato devoluto al giudice dell’appello.
Con l’odierno motivo d’impugnazione, invero, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante nella massima estensione, là dove con l’appello sviluppava temi circa la prevalenza dell’attenuante in questione -già riconosciuta- rispetto alla recidiva.
I temi sono all’evidenza differenti, così che non ci si può dolere con il ricorso della omessa motivazione su di una questione non devoluta alla Corte di merito.
A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza r. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
Peraltro, va aggiunto che la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 416-bis., comma terzo, cod. pen. rispetto alla recidiva reiterata è manifestamente infondato, atteso il divieto stabilito dall’art. 69, comma quarto, cod. pen.
Invero, va ribadito che «In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, è formulato in modo generale ed assoluto. Ne consegue che tale
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divieto riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali», (Sez. 3, Sentenza n. 45065 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241780 – 01).
1.3. L’ultimo motivo di ricorso, con cui si sostiene che l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per effetto del riconoscimento dell’attenuante speciale riconosciuta nella stessa norma, è manifestamente infondato.
Tale evenienza, invero, non influisce sul calcolo del tempo necessario a far maturare la prescrizione che, invece, viene condizionato dalla riconosciuta recidiva reiterata, che -in applicazione degli artt. 157 e 16 cod. pen.- in presenza di atti interruttivi, fissa in dieci anni il termine per la prescrizione, cosi che il reato, ne migliore delle ipotesi, si sarebbe potuto estinguere il 19/12/2023, ossia in una data successiva alla pronuncia della sentenza di appello (14/09/2022).
1.4. Va da ultimo precisato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463 – 01; ez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228349 01; Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
1.5. Il ricorso di COGNOME è, conclusivamente, inannmissible.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché aspecifico.
Tutti i motivi d’impugnazione, invero, risultano del tutto generici, risolvendosi in un’apodittica e assertiva affermazione circa la configurabilità del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma primo, cod.pen., del tutto priva di censure alla sentenza impugnata, non potendosi riconoscere tale funzione censoria a generiche affermazioni di non condivisibilità delle determinazioni del giudice della sentenza impugnata ovvero di inadeguatezza della motivazione.
Va rimarcato, invero, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l’onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Tanto a maggior ragione in presenza di una doppia sentenza conforme
Da ciò discende che il ricorso di COGNOME COGNOME è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen..
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione d motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 05/03/2024