Inammissibilità del ricorso: Quando l’Impugnazione è Destinata a Fallire
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, un concetto cruciale nel diritto processuale penale. Quando un’impugnazione non presenta i requisiti richiesti dalla legge, i giudici di legittimità non possono entrare nel merito della questione. Questo caso, relativo a una condanna per furto con strappo, illustra perfettamente i confini tra una legittima critica alla sentenza e un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso: La Condanna per Furto con Strappo
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto con strappo. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la sua responsabilità penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su cinque distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente ha tentato di smontare la decisione dei giudici di merito attraverso diverse argomentazioni. I primi quattro motivi denunciavano un presunto ‘travisamento della prova’, sostenendo che i giudici avessero interpretato erroneamente gli elementi a suo carico. Il quinto motivo, invece, lamentava una violazione delle norme processuali relative al riconoscimento dell’imputato da parte della persona offesa.
La Corte Suprema ha respinto in blocco tali argomentazioni, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati non costituivano una vera e propria censura di legittimità, ma si traducevano in una richiesta di un ‘diverso apprezzamento’ dei fatti. In pratica, l’imputato non stava contestando una violazione di legge, ma il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, come le immagini di videosorveglianza.
La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo giudice del fatto. Il suo compito non è rivalutare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Pretendere dalla Cassazione una nuova e diversa lettura degli elementi probatori è un errore che conduce, come in questo caso, all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che per denunciare un travisamento della prova non è sufficiente presentare una disamina ‘parcellizzata’ degli elementi, ma è necessario dimostrare che il giudice abbia fondato la sua decisione su una prova inesistente o ne abbia travisato il contenuto in modo palese. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a negare la prova del fatto e la sua responsabilità, senza attaccare la struttura logica della motivazione della Corte d’Appello.
Anche il quinto motivo è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente ha reiterato le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici, i quali avevano ritenuto corretto il riconoscimento anche grazie al supporto delle videoriprese che attestavano la presenza dell’imputato sul luogo del reato – circostanza ammessa dallo stesso ricorrente.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In secondo luogo, data l’evidente infondatezza e genericità dei motivi, la Corte ha ravvisato profili di colpa nel proporre l’impugnazione. Per questo motivo, ha condannato il ricorrente anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare per sollevare questioni di diritto fondate e non come un ultimo, sterile tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (questioni di legittimità), si limita a chiedere un nuovo esame dei fatti già valutati dai giudici, oppure quando i motivi presentati sono generici, assertivi e non specificano chiaramente le presunte violazioni di legge.
Cosa significa ‘travisamento della prova’ secondo la Corte?
Secondo l’ordinanza, il travisamento della prova non consiste in un semplice disaccordo con la valutazione del giudice, ma si verifica solo quando la decisione si basa su una prova che non esiste nel processo o il cui contenuto è stato palesemente e radicalmente frainteso, in modo decisivo per la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali. Se, come in questo caso, l’inammissibilità è considerata evidente e dovuta a colpa, la Corte può anche imporre il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31297 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzar che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo;
considerato che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – con c richiamando l’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., si denuncia il travisamento delle poste a fondamento della decisione -, !ungi dal muovere compiute censure di legittimità provvedimento impugnato, hanno irritualmente prospettato elementi di fatto chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede, senza addurne ritualmente il travisamento (che non può essere denunciato per il tramite di una disamina parcellizzata degli elementi di prova ovve compendiandone il contenuto o compiendo un rimando ad esso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della sussistenz della responsabilità del ricorrente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Se 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), a fronte di una motivazione che ha dato conto degli elementi a carico(ivi comprese le immagini riprese nell’occorso) e delle ragioni per cu particolare, sulla scorta ditali dati) ha disatteso la prospettazíone difensiva;
considerato che il quinto motivo – con cui si assumono la violazione di norme processual poste a pena di nullità e il vizio di motivazione in merito alle modalità del riconoscimento eff dalla persona offesa (in quanto i Carabinieri le avrebbero prima sottoposto una fotografia che ritra l’imputato) – è privo della necessaria specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, 254584 – 01) poiché reitera il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte di app (che ha escluso la fondatezza di quanto addotto dalla difesa in ordine all’iter che ha condott riconoscimento del ricorrente) in maniera assertiva e senza dare conto compiutamente degli elementi su cui esse si basano (non essendo all’uopo sufficiente il generico rimando al controesame dell persona offesa né la riproduzione dell’atto di appello); e, comuqnue, perché non si confronta con motivazione che, a sostegno della correttezza del riconoscimento, ha richiamato proprio videoriprese che hanno dato conto della presenza in loco del ricorrente (e del fatto che egli abbia ammesso di essere il soggetto ripreso);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.