Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando Ripetere i Motivi è Controproducente
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione su un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi di merito. Analizziamo un caso pratico che illustra come la mancanza di motivi nuovi e specifici possa portare non solo al rigetto dell’impugnazione, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Guida Senza Patente al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116 del Codice della Strada. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione esclusivamente in relazione all’entità della pena che gli era stata inflitta. La sua doglianza si concentrava sulla presunta inadeguatezza della pena comminata, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate in appello.
La Corte d’Appello aveva già affrontato e respinto puntualmente tali motivi, fornendo una motivazione completa e rispettosa dei principi giurisprudenziali consolidati. Pertanto, il ricorso in Cassazione non presentava elementi di novità o critiche specifiche alla logicità della sentenza di secondo grado, ma si limitava a riproporre una questione già ampiamente discussa e decisa.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e la Corretta Determinazione della Pena
La motivazione della Cassazione è chiara: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le medesime censure già disattese in appello, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella decisione del giudice precedente, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha anche evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente operato nel rideterminare la pena. Il giudice di primo grado aveva erroneamente applicato una riduzione di un terzo sulla pena base, mentre per i reati contravvenzionali, come la guida senza patente, la riduzione corretta è della metà. La Corte d’Appello aveva non solo corretto questo errore tecnico, ma aveva anche motivato adeguatamente perché non fosse giustificata un’ulteriore diminuzione della pena, tenendo conto dei precedenti specifici dell’imputato.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una conseguenza diretta e onerosa per il ricorrente. Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi una assenza di colpa da parte sua nel promuovere un’impugnazione infondata, la Corte lo ha condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione funge da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati, pena l’inammissibilità e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o specifici vizi logici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte d’Appello aveva calcolato correttamente la pena?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la Corte d’Appello aveva agito correttamente. Anzi, aveva corretto un errore del tribunale, applicando la giusta riduzione di metà della pena base prevista per i reati contravvenzionali (invece di un terzo) e motivando adeguatamente perché non fosse opportuna un’ulteriore riduzione, visti i precedenti dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9559 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata pronunciata dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all’art. 116, d.Lgs. 28 transitava sprovvisto di patente di guida (capo 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
L’esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all’entità della pena commin
If ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si ris pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi merito con motivazione pienamente rispettosa dei consolidati principi espr giurisprudenza di questa Corte. Il giudice del gravame ridetermina la pena inflitta prime cure perché la riduzione della pena base era stata eseguita in misura dì un t della metà, trattandosi di reati contravvenzionali. La Corte motiva adeguatamen congruità della pena, ritenendo che non fosse giustificata una ulteriore diminuzion tenuto conto anche dei precedenti specifici dell’imputato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento d processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore delia Cassa delle Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Cbnsigliere estensore
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