Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che segna il limite invalicabile per chi cerca un terzo grado di giudizio. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i paletti per accedere al suo esame, chiarendo perché certi motivi di appello non possano trovare accoglimento. Analizziamo il caso di un cittadino condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, il cui ricorso è stato respinto senza nemmeno essere discusso nel merito.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo grado e successivamente in appello per una serie di reati commessi contro alcuni operatori di polizia giudiziaria, tra cui resistenza, lesioni e oltraggio. Non accettando la decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro specifici motivi per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
Il ricorrente basava la sua difesa su quattro punti principali:
1. Nullità della sentenza di primo grado: Sosteneva che la sentenza non avesse motivato adeguatamente la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Riteneva che il suo comportamento dovesse essere considerato così lieve da non meritare una condanna.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Lamentava la mancata concessione di circostanze che avrebbero potuto ridurre la pena.
4. Pena eccessiva: Giudicava la sanzione inflitta sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli sulla base di principi procedurali consolidati. Vediamo nel dettaglio il ragionamento dei giudici.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte lo ha definito manifestamente infondato. Ha osservato che, come già evidenziato dalla Corte d’Appello, la sentenza di primo grado aveva chiaramente descritto l’offensività delle frasi pronunciate dall’imputato. Inoltre, i giudici hanno rilevato una carenza di interesse da parte del ricorrente, poiché per quel specifico reato non era stato applicato alcun aumento di pena.
I restanti tre motivi sono stati liquidati come semplici censure di merito. Questo è un punto fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente (giudizio di legittimità), non stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente (giudizio di merito). Il ricorrente, secondo la Corte, non ha fornito argomenti giuridici specifici per confutare le decisioni dei giudici d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse richieste già respinte, sperando in una diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di doglianza è per sua natura inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze severe. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente, viene condannato anche al pagamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione logico-giuridica, e non può essere un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Le censure devono essere specifiche, pertinenti e non limitarsi a riproporre argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, oppure quando si limitano a criticare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici dei gradi precedenti (censure di merito), senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘censura di merito’?
Significa che il ricorrente non contesta una violazione della legge, ma esprime il proprio disaccordo su come i giudici di primo e secondo grado hanno interpretato le prove e ricostruito i fatti. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 23/08/1973
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585 e 341-bis, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul delitto di cui all’art. 341-bis, cit.; 2) diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen. 3) diniego delle attenuanti generiche; 4) misura eccessiva della pena.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo, anzitutto, è manifestamente infondato, emergendo dalla sentenza di primo grado – così come puntualmente rilevato da quella d’appello l’oggettiva ed indiscussa offensività delle frasi pronunciate dall’imputato contro gli operatori di p.g.; in ogni caso, la doglianza è priva d’interesse, non essendo stato apportato alcun aumento di pena per detto reato.
2.2. I restanti motivi rassegnano esclusivamente censure di merito, non sorrette da specifici argomenti di confutazione delle ragioni per le quali le relative istanze difensive sono state disattese dalla sentenza di primo grado, che integra quella d’appello.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11 luglio 2025.