Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20901 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente –
Sent. n. 485 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
UP Ð 19/03/2025
R.G.N. 38099/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il 12.11.1981;
NOME COGNOME nato in Albania il 15.01.1979;
COGNOME nato a Torino il 19.06.1982;
NOME nato a Novara il 27.06.1989;
COGNOME NOME nato a Gela il 20.03.1989;
NOME COGNOME nato in Albania il 01.02.1979;
COGNOME nato a Gela il 07.01.1965;
COGNOME NOME nato a Gela il 18.08.1968;
nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 13.03.2024 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. COGNOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso;
Udite le conclusioni dei difensori degli imputati, avv.ti COGNOME NOME per COGNOME NOME e anche in sostituzione dell’avv.to COGNOME NOME per COGNOME, COGNOME NOME per NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
Con sentenza del 13.3.2024, la corte di appello di Torino riformava solo parzialmente la sentenza del tribunale di Novara del 27.4.2022 cos’
confermandosi talune decisioni di condanna nei confronti, per quanto di interesse, degli odierni ricorrenti, i quali, con i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione prospettando i motivi di impugnazione di seguito illustrati.
1bis. Con lÕunico motivo proposto NOME COGNOME e COGNOME deducono in ordine ai capi 30 e 25 il vizio di violazione di legge processuale e di carenza di motivazione, per mancata risposta al motivo di gravame con il quale si era obiettato, riguardo al capo 25, che i viaggi di NOME COGNOME in Massa Carrara sarebbero avvenuti all’insaputa del cugino NOMECOGNOME con COGNOME che avrebbe incassato a sua insaputa del denaro, trattenendolo per sŽ. Cos’ da essere estraneo allo spaccio operato da NOME, avendo egli per tale condotta litigato con il cugino. Si aggiunge, nel motivo citato, che non sarebbero emersi viaggi di COGNOME a Massa Carrara e inoltre, la condotta di riscossione di danaro costituirebbe un post factum non punibile.
La carenza di motivazione emergerebbe anche riguardo al capo 30. Si chiedeva al riguardo la assoluzione a favore dei due fratelli per mancanza di elementi probatori e in particolare per Fitim, la cui presenza allÕincontro in una pizzeria di Novara, da cui il primo giudice avrebbe desunto il coinvolgimento dei fratelli COGNOME in una transazione illecita, non sarebbe stata mai dimostrata.
Quanto poi ai motivi della presenza di COGNOME, si osserva che con il gravame si era rappresentato che sarebbe controversa e comunque neutra la presenza di COGNOME. Non emergendo alcun ruolo di COGNOME nellÕincontro. Aggiungendosi che il dichiarante NOME avrebbe escluso che COGNOME si occupasse di cocaina.
2. NOME COGNOME deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, rilevando di avere contestato il consistente aumento per la continuazione, avendo, nel medesimo contesto, detenuto e poi ceduto la stessa sostanza stupefacente. Come si ricaverebbe dai capi di imputazione, Cos’ nel rapporto tra i capi 5 e 6 e tra il capo 8 e altri capi. Laddove poi, nel capo 11 si tratterebbe della cessione di stupefacenti di cui al capo 3 e 4. E nel capo 134 la cessione di stupefacenti di cui ai capi 1, 2, 3, 4. Vi sarebbero poi i capi 16, 18, 21, ove non si specificherebbe la provenienza della stupefacente ma sarebbe verosimile ritenere che fosse proveniente da quello indicato nei capi precedenti. Tutti casi che, secondo la difesa, sarebbero connotati da contiguitˆ temporale e di luogo cos’ da emergere una progressione criminosa.
In via subordinata, ove si dovesse ritenere che la doglianza proposta in appello fosse stata limitata solo al profilo della pena, come ritenuto dalla corte di appello, si eccepisce la carenza di motivazione, atteso che a fronte di una
richiesta di riduzione di pena con riguardo allÕaumento per la continuazione, esso sarebbe stato effettuato indistintamente in misura di 3 mesi per ogni reato, senza distinguere le cessioni e detenzioni singole da quelle collegate ad altro capo di imputazione.
NOME COGNOME con il primo motivo deduce la mancanza e illogicitˆ della motivazione e il vizio di violazione di legge in ordine allÕart. 73 commi 1 e 1 bis del DPR 309/90. La Corte non avrebbe illustrato quali siano gli indici dimostrativi del fatto per cui gli incontri con il COGNOME sarebbero stati giustificati dalla gestione di un sistema di spaccio e non da una mera reciproca conoscenza o, al più, una connivenza del ricorrente, rispetto a condotte criminali del coimputato. Non si sarebbe spiegato come le conversazioni captate deporrebbero per un contributo del ricorrente rispetto alla condotta di detenzione e spaccio, anche in assenza a suo carico di sequestri e perquisizioni. NŽ si sarebbe fatta applicazione dei principi in materia di valutazione della cd. droga parlata. Non si sarebbe spiegata la ragione del ritenuto riferimento delle conversazioni a traffici di cocaina e per ingenti quantitˆ. Si sarebbe poi ritenuto di sovvertire lÕonere probatorio richiedendo una prospettazione alternativa alla difesa. Si contesta, poi, la rilevazione di un tipo di colloquio estraneo a quello tipico tra pusher e cliente, e che sia mantenuta con coerenza la tesi che tale Mil fosse il canale di approvvigionamento del Lasko. Sarebbe altres’ contraddittoria la tesi della corte per cui non vi sarebbero elementi dimostrativi di un interesse dellÕimputato allÕacquisto o vendita di sostanza stupefacente, atteso che poi la stessa corte avrebbe concluso che il ricorrente sarebbe stato in contatto con il Lasko in reciproca Ò coordinazione in funzione o in occasione degli approvvigionamenti che il Lasko organizzava e/o effettuava Ó. Cos’ da una parte escludendo che il ricorrente fosse un acquirente e dallÕaltra sostenendo che fosse organizzatore e curatore di cessioni a terzi. Trascurando poi la insussistenza di elementi a ci˜ funzionali, come lÕinteresse per i costi o per problemi legati allÕapprovvigionamento.
Con il secondo motivo proposto, NOME COGNOME ha sollevato il vizio di mancanza di motivazione e di violazione di legge in ordine allÕart. 73 comma 5 del DPR 309/90, a fronte sia del dato qualitativo e ponderale sia della personalitˆ dellÕimputato, dei mezzi e modalitˆ di azione. Tanto in ragione della mancata emersione di elementi circa le eventuali cessioni di stupefacente e circa la qualificazione e quantificazione della droga, anche in assenza altres’ di sequestri di sostanza. Mancherebbe ogni illustrazione a supporto del diniego della fattispecie e i giudici avrebbero fatto riferimento solo al dato ponderale
teoricamente stimabile in base ad un singolo sequestro. Operato per˜ a carico del COGNOME.
NOME COGNOME con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova decisiva ed il vizio di violazione di legge. Gli indizi valorizzati non sarebbero persuasivi nŽ univoci, come il riferimento alla circostanza per cui Ògli passava un sacchettoÓ, e si contesta la avvenuta dimostrazione di sostanze stupefacenti e per uso non personale. Mancherebbe anche la concordanza degli indizi, emergendo circostanze a-specifiche, nŽ essi sarebbero gravi e precisi. Da qui una motivazione contraddittoria e la violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen. Si contesta il rilievo dato dai giudici ad un bigliettino con cifre e il loro elevato valore, siccome recante somme incomprensibili nel totale matematico. Cos’ da mancare ogni precisione quale riconoscimento del debito verso il Lasko. Anche le intercettazioni considerate sarebbero prive di precisione e gravitˆ, trattandosi di dialogo incomprensibile. Il quadro indiziario disponibile non avrebbe quindi potuto condurre ad una condanna. Le prove dunque sarebbero state travisate. Peraltro, si rimarca la necessitˆ di particolare efficacia dimostrativa degli elementi disponibili, in presenza di droga parlata. Non vi sarebbe in questo quadro neppure prova della qualitˆ e quantitˆ del reato.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale, censurando la valorizzazione della mancata rappresentazione alternativa dei fatti da parte del ricorrente, laddove la corte avrebbe elevato il silenzio dellÕimputato a prova, violando lÕart. 192 cod. proc. pen. e il principio di presunzione di non colpevolezza. Oltre che il diritto a rimanere in silenzio.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge processuale con travisamento della prova e quello di motivazione illogica e contraddittoria. Sostenendosi il risvolto negativo che il silenzio, per i motivi indicati nel precedente motivo, assumerebbe in ordine alla motivazione.
Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale in ordine allÕart. 438 cod. proc. pen. Si contesta la valorizzazione del richiamo ad altra sentenza con la quale è stata irrogata condanna al COGNOME in concorso con NOME COGNOME per avere entrambi detenuto quantitativi di stupefacente destinato alla cessione nei confronti di terzi, tra cui il Ravera. Trattandosi di richiamo improprio, per motivi processuali.
Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente, atteso che non si illustrerebbe la ragione della rilevanza del
richiamo alla sentenza giˆ citata nel quarto motivo, ai fini del giudizio di responsabilitˆ del ricorrente.
Con il sesto motivo deduce il vizio di violazione di legge con riguardo allÕart. 99 cod. proc. pen., non avendo i giudici valutato se il tempo trascorso dal precedente spaccio del 2007 integri lÕespressione di una identica volontˆ di delinquere. Laddove deporrebbero in senso contrario la giovane etˆ, allÕepoca, del ricorrente, e il tempo trascorso.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla sussistenza del reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 di cui al capo 41. La corte avrebbe travisato i fatti e avrebbe omesso ogni motivazione. Rispetto al motivi di gravame sarebbero altres’ travisate le intercettazioni, ambientali e telefoniche, valorizzate dai giudici, e si osserva che dagli sms non emergerebbe alcun accordo illecito in tema di stupefacenti con coloro cui il ricorrente, secondo il capo di imputazione, avrebbe ceduto la droga in contestazione. Si sarebbe trattato di un mero incontro tra conoscenti per scopi lavorativi, e i giudici non avrebbero motivato sulla esistenza di elementi dimostrativi di un accordo per cedere stupefacente. E si evidenzia che il ricorrente avrebbe anche offerto una lettura alternativa, come non rilevato invece dai giudici. Segue la illustrazione dei fatti come dovrebbe emergere dalle conversazioni captate e si osserva come il COGNOME, in occasione dellÕormai prossimo incontro a pranzo, avesse tenuto, sulla moto, una guida non pacata, quale circostanza che dimostrerebbe la sua estraneitˆ ad ogni illecito, altrimenti avrebbe tenuto una condotta volta e passare inosservato. Dopo il pranzo poi, i tre risalivano rispettivamente in auto e in moto e non si coglieva alcun rumore di cofano o bagagliaio. COGNOME riprendeva una guida poco consona della moto. Il successivo scambio poi di battute, tra i due complici del COGNOME, dimostrerebbe la sussistenza di un sacchetto giˆ presente in auto e nella parte posteriore. Cos’ dovendosi escludere che si trattasse di qualcosa introdotto solo dopo pranzo. E sarebbe da escludere la ricostruzione della corte di appello nel senso di una collocazione della droga nel cofano dellÕauto successivamente allÕincontro con il ricorrente, anche per la mancata ricezione di un rumore in tal senso, nonostante lÕintercettazione ambientale. Si ribadisce quindi la validitˆ di tale ricostruzione alternativa, con emersione di motivazione apodittica nonchŽ inesistente.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, in punto di determinazione della pena, bilanciamento delle circostanze e concessione dei benefici di legge. Eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto sarebbe la pena comminata, Per la quale mancherebbe ogni
motivazione. La corte di appello contraddirebbe la prima sentenza laddove valorizza la tipologia di droga e il peso. Si contesta la valorizzazione poi della condotta di guida del ricorrente a fini di pena, siccome non inerente alla stessa. Si contesta la considerazione della recidiva in base ad un solo precedente. Senza altra motivazione sulla condotta dellÕimputato. Si contesta la mancata applicazione, altres’, delle attenuanti generiche, non motivata. Il riconoscimento imporrebbe poi un bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti.
13. Ognisanto COGNOME deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al capo 40, siccome la decisione sarebbe fondata su mere deduzioni operate in base ad intercettazioni. Sarebbe illogica anche la definizione del calibro di unÕarma sulla base della sola intercettazione ambientale. Sarebbe poi viziata da carenza di motivazione la sentenza, laddove riconduce lÕarma nellÕambito, senza riscontro, degli artt. 2 e 4 in relazione allÕart. 7 della L. 895/67, senza alcun riferimento alla qualitˆ dellÕarma e delle sue parti, tali da ritenere il fatto di lieve entitˆ. Non si spiega come si sia dato per scontato il funzionamento dellÕarma, senza ipotizzare lÕipotesi lieve dellÕart. 5 l. 895/67.
Si deduce, in ordine al trattamento sanzionatorio, la violazione di legge e la motivazione illogica laddove si afferma, da una lato, la necessaria mitigazione della pena, dallÕaltra, si escludono le attenuanti generiche. Sarebbe illegittimo negarle solo per lÕavvenuto esercizio del diritto al silenzio e/o la negazione dellÕaddebito.
14 Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Si contesta la scelta dei giudici di valorizzare una intercettazione attestante il fatto che il COGNOME e COGNOME NOME fossero diretti presso un garage nella disponibilitˆ del ricorrente, ove poter ricoverare lÕarma in un luogo sicuro, per desumere la responsabilitˆ anche di costui. Trattandosi di captazione che fa emergere un dialogo estraneo al ricorrente, e evidenziandosi incertezze del Ribaj sul luogo del box, sintomatiche della mancata precedente utilizzazione come deposito per armi o droga. In più si avrebbe, quale unico elemento ascrivibile al ricorrente, il saluto al cugino NOME, che gli aveva accennato di volere scendere nel suo garage. Sarebbe poi rimasta assente ogni verifica sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, della presenza di unÕarma nella borsa depositata dai coimputati. E si contesta la individuazione del ricorrente quale colui che avrebbe aperto il box, siccome erroneamente identificato in foto, atteso che la foto in atti apparterrebbe a NOME NOME, fratello e non cugino di NOME, quale sarebbe lÕattuale ricorrente. Si contesta anche la condanna in ordine al capo 39, osservando come da una captazione valorizzata dai giudici emergerebbe, piuttosto, un ruolo
proattivo ed esclusivo dei coimputati. E si ribadisce la presenza di evidenze processuali dimostrative della estraneitˆ al reato dellÕimputato.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 99 e 62 bis cod. pen. per la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche . Non vi sarebbero a carico precedenti specifici e neppure tali da far propendere per una spiccata pericolositˆ sociale, e quanto alle attenuanti generiche, si sottolinea come non possa porsi a carico del ricorrente la mancanza di riconoscimento degli addebiti, reputandosi innocente. Si contesta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge per lÕeccessivo aumento sancito in relazione al reato di cui al capo 39 nel quadro della continuazione.
Deve distinguersi la posizione di NOME COGNOME da quella del fratello COGNOME Per il primo è intervenuto concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. ( cfr. pag. 36 della sentenza impugnata) con rinunzia ai motivi di appello sulla penale responsabilitˆ, per cui il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile atteso che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimitˆ costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimitˆ ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01).
Quanto al ricorso nellÕinteresse di NOME COGNOME inammissibile, va osservato che riguardo al capo 25 la condanna si basa sulla valorizzazione di plurimi dati convergenti: si evidenzia il rilievo delle dichiarazioni del coimputato COGNOME che raggiungeva più volte in Massa Carrara COGNOME Romeo per recuperare dallo stesso, nellÕinteresse di NOME COGNOME somme di denaro dovute per lÕacquisto da parte del COGNOME di 20 kg. Di marjuana e 2 di cocaina con la specificazione per cui in tali occasioni egli prestava allo COGNOME un cellulare non intercettabile, per consentire che colloquiasse con NOME COGNOME. Sempre COGNOME aveva riferito di avere consegnato il predetto cellulare a NOME COGNOME perchŽ comunicasse con NOME COGNOME, circostanza che sarebbe confermata alla luce di altra conversazione captata. Si valorizza altres’ lÕulteriore dato emergente da informativa di polizia giudiziaria per cui il COGNOME avrebbe consegnato il predetto cellulare a COGNOME
NOME in occasione delle sue trasferte presso il COGNOME, per lo scopo che logicamente si rinviene nellÕassicurare contatti sicuri tra il COGNOME e NOME, e si evidenzia come dalla attivitˆ di captazione sarebbero emersi contatti tra COGNOME e NOME COGNOME con il cooordinamento del primo sul secondo in funzione delle trasferte di questÕultimo volte a raggiungere il COGNOME e recuperare da costui denaro dovuto per lÕacquisto di stupefacente prima citato (cfr. pag. 40). Ulteriore circostanza significativa riguarda lÕepisodio in cui NOME COGNOME dopo avere incontrato il COGNOME tornava a Novara e ivi, dopo avere maneggiato numerose banconote come osservato dagli operanti, incontrava NOME COGNOME cui consegnava le banconote posto che si captava, nellÕambito di una intercettazione ambientale, un rumore Òprodotto da carta che viene maneggiataÓ, quale ritenuta prova di denaro consegnato da NOME a COGNOME previo conteggio in sua presenza. Da questi dati i giudici hanno ricostruito il coinvolgimento di Gazment nella raccolta del denaro dovuto dal COGNOME per lÕacquisto dello stupefacente prima citato, cos’ da concorrere effettivamente e concretamente nel reato contestato mediante una attivitˆ di coordinamento delle trasferte desinate a reperire in Massa, presso il COGNOME, il denaro da costui dovuto, anche nel contesto di un coordinamento, altres’, delle comunicazioni Ð non intercettabili Ð tra COGNOME e NOME COGNOME. Si aggiunge da parte dei giudici anche il rilievo della sentenza irrevocabile di patteggiamento al riguardo intervenuta, per i medesimi fatti, a carico di NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME Romeo e NOME.
Si tratta di una motivazione che sviluppa con coerenza i dati sopra riassunti e definisce in maniera più che logica il fattivo coinvolgimento del Gazment, cos’ che le censure difensive innanzitutto non si confrontano pienamente con la sentenza, laddove si limitano a rilevare lÕassenza di viaggi di Gazment a Massa nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili Çnon solo quando risultano intrinsecamen fondamento del provvedimento impugnatoÈ (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non pu˜ trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Inoltre, si scontrano con una motivazione che non solo sussiste, e dunque non vi è alcuna carenza, ma è anche più che ragionevole, cos’ che va ribadito che quanto al vizio di manifesta illogicitˆ esso, come quello di mancanza e contraddittorietˆ della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimitˆ vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili Ð come nel caso di specie – con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Tale motivazione, nel valorizzare una condotta ritenuta essenziale nellÕeconomia della vicenda, identificata nel coordinamento di trasferte presso gli acquirenti per la presa in consegna del corrispettivo della droga ceduta, quale la riscossione progressiva mediante trasferte in loco, nel quadro di un’ operazione che vede la cessione a favore di soggetti presenti in Massa e tenuti a pagare rate progressive ai cedenti, operanti altrove, ossia a Novara, deve esaminarsi alla luce anche delle altre considerazioni dei giudici, emergenti dalla lettura della prima sentenza di merito conforme. In proposito, il giudice di prime cure ha evidenziato che COGNOME aveva riferito precise indicazioni in sede di interrogatorio in ordine al preponderante ruolo di NOME COGNOME nella gestione di un consistente sistema di detenzione e spaccio di stupefacente e in questo ambito, aveva altres’ aggiunto, tra le tante rivelazioni, quelle riguardanti il ruolo assunto da NOME COGNOME che provvedeva ad acquistare marijuana ( cfr. pag. 27), a detenerla tramite terzi, a riscuotere i crediti vantati nei confronti dei COGNOME e a tale dato si aggiunge una specifica conversazione, n. 1194 del 6.12.2017, in cui il Gazment si lamentava degli scarsi stipendi che il cugino NOME aveva riconosciuto a lui e al fratello NOME per lÕattivitˆ svolta a Massa Carrara (cfr. pag. 36).
Quanto alla censura per cui vi sarebbe una carenza di motivazione anche con riguardo alla condanna per il capo 30, ribadita lÕinammissibilitˆ di tale censura per NOME COGNOME per le ragioni sopra esposte, quanto al Gazment si osserva che con riferimento alla fattispecie contestata la corte di appello evidenzia come secondo il coimputato NOME lÕincontro di cui alla contestazione avesse ad oggetto una consegna di stupefacente, che ritiene confermata sia alla luce della circospezione con cui i soggetti incontratisi nel luogo di appuntamento, tra cui il ricorrente, decisero di escludere ogni interlocuzione nelle auto con le quali erano sopraggiunti al ristorante, siccome ritenute non sicure, cos’ da riunirsi prima nel ristorante e poi avvicinarsi, al termine, presso la vettura di Gazment, sia a fronte della dichiarazione intercettata con cui in quel momento NOME COGNOME riferiva al Gazment Òti do i soldi domaniÓ, a ritenuta conferma della cessione effettuata. Si tratta anche in tal caso sia di una motivazione per nulla insussistente, sia di una motivazione ragionevole, e quindi per nulla ÒmanifestamenteÓ illogica. NonchŽ idonea a fornire chiara risposta alle deduzioni difensive dirette a definire lÕassenza o comunque un ruolo irrilevante del Gazment, secondo il principio giˆ prima riportato per cui in tema di vizio di motivazione il sindacato di legittimitˆ
deve vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili Ð come nel caso di specie – con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Va altres’ ricordato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non pu˜ essere sindacato in sede di legittimitˆ se non nei limiti, qui insussistenti per quanto rilevato complessivamente, della manifesta illogicitˆ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 Ð 01).
2. Riguardo al ricorso di NOME COGNOME esso è inammissibile. La censura per cui sarebbe stato erroneamente ristretto ad una mera critica in punto di pena il gravame proposto in appello, in realtˆ riguardante, secondo la difesa, anche i profili di responsabilitˆ, non è altro che la riproposizione, altrettanto generica, del gravame respinto per a-specificitˆ in punto di responsabilitˆ dalla corte di appello, la quale ha correttamente evidenziato come una censura in punto di pena non possa estendersi anche ai profili di responsabilitˆ ad essa correlati, a fronte di una assoluta genericitˆ – che non è stata qui specificamente contestata, e anzi viene riproposta con il presente ricorso -, circa la coincidenza, almeno giuridica, di talune condotte di cui a distinti capi di imputazione che come tali determinerebbero taluni assorbimenti di alcuni reati in altri. Del resto, è emblematica, tra le altre, anche lÕaffermazione per cui lÕassorbimento conseguirebbe alla ritenuta ÒevidenzaÓ di quanto indicato nei vari capi di imputazione che si ritengono tra loro collegati e tali quindi da dar luogo allÕevocato assorbimento, senza che si proceda ad alcuna precisa illustrazione delle ragioni di tale ritenuta “evidenza”, sub specie, in particolare, della sussistenza di quei requisiti, cronologici, soggettivi e temporali che dovrebbero essere sottesi agli invocati assorbimenti. Ed invero, il requisito della specificitˆ dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4,
n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Quanto al dedotto vizio di motivazione, proposto in via subordinata, in ordine alla invocata riduzione di pena, nel minimo edittale, circa lÕaumento per la continuazione, va premesso che in appello si è sollevato un motivo di contraddittorietˆ tra la valorizzazione del contributo investigativo offerto dal ricorrente e la mancata applicazione del minimo edittale in punto di pena, con riguardo alla pena base ( cfr. pagina 4 dellÕatto di appello) che quindi, si osservava dalla difesa, non andava stabilita in anni 10. Il gravame poi prosegue lamentando la tematica della determinazione della pena in rapporto alla connotazione intrinseca di vari capi di imputazione nei termini di proposto assorbimento giˆ sopra evidenziati, cos’ che le ulteriori due righe secondo cui Òper i diversi e contestati capi di imputazione per˜ sono stati in ogni caso applicati degli aumenti di pena che se cos’ fosse dovrebbero esser caso per caso vagliati Ó appaiono costituire il prosieguio del ragionamento critico, ma generico, sollevato con riguardo alla responsabilitˆ e che la corte ha coerentemente definito del tutto a-specifico, cos’ da doversi limitare la censura di appello al solo punto della pena per il reato più grave.
Essendosi cos’ articolato il gravame in ordine a tale ultima censura, è corretta la risposta dei giudici secondo cui il ricorrente, in punto di pena, avrebbe solo fatto riferimento alla riduzione della pena base. In ogni caso, la motivazione, laddove pur riconoscendo il contributo offerto evidenzia anche altres’ lÕimpossibilitˆ, in via generale, della mitigazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle complessive vicende che hanno coinvolto il ricorrente e tenuto conto dei principi della funzione retributiva, rieducativa e special preventiva della pena, fornisce una adeguata risposta, seppur non dovuta, anche in punto di adeguatezza degli aumenti per la continuazione.
3. Il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato, laddove propone una critica della lettura operata dai giudici in ordine a conversazioni captate, a fronte di una ricostruzione delle medesime che non appare carente o ÒmanifestamenteÓ illogica o contraddittoria. Va qui ribadito che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non pu˜ essere sindacato in sede di legittimitˆ se non nei limiti della manifesta illogicitˆ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 Ð 01). Tanto precisato, i giudici hanno valorizzato i costanti contatti tra il ricorrente e il COGNOME, i comuni e continui riferimenti a tale Mil, con lÕinteresse del COGNOME volto a sapere se il COGNOME lo avesse o lo avrebbe incontrato, i
puntuali avvisi circa tali avvenuti incontri con il Mil, effettuati dal COGNOME al ricorrente, in coincidenza con incontri, riscontrati dagli operanti, del Lasko con due soggetti dediti allo spaccio, presso cui il Lasko acquistava stupefacenti, cos’ da potere individuare il Mil in uno di essi; il rinvenimento, presso uno dei due predetti soggetti che il Lasko incontrava, di droga di tipo cocaina e di un biglietto con annotazione di un appuntamento con il Lasko; l’emersione, dai messaggi, di una solida confidenza interpersonale tra il COGNOME e il ricorrente, l’assenza di ordini di acquisto da parte del ricorrente, e, piuttosto, la molteplice attenzione del COGNOME sui contatti tra il COGNOME e il Mil o anche un terzo soggetto denominato ÒpizzaÓ, con fissazione di incontri. Da qui la ricostruzione, che appare coerente e non ÒmanifestamenteÓ illogica, di un comune interesse dei due soggetti in parola per la gestione di traffici di stupefacenti, stante la stretta correlazione tra i due, connotata da incontri e contatti reciproci e da attenzione del COGNOME per incontri del Lasko con un soggetto quale il Mil, identificabile, per i dati suesposti, in uno dei predetti trafficanti di stupefacenti, e atteso anche il rinvenimento presso il Lasko di cocaina e hashish (rinvenute al momento dellÕarresto del Lasko), cos’ da potersi anche ben spiegare la deduzione circa lÕinerenza del traffico a tali tipologie di sostanza stupefacente.
Consegue che la critica di cui al primo motivo è puramente rivalutativa e non riesce a indicare la sussistenza di un vizio motivazionale in termini di carenza, illogicitˆ o contraddittorietˆ ÒmanifestaÓ.
Va aggiunto che emergendo una caso di doppia conforme, rileva ai fini di una valida ricostruzione accusatoria, conforme a quanto contestato, anche la considerazione del primo giudice per cui il ricorrente si sarebbe attivato anche per incontrare il COGNOME, pur non potendo farlo perchŽ agli arresti domiciliari e si sarebbe messo in contatto egli stesso con vari acquirenti, anche cedendo direttamente lo stupefacente come accaduto con tale COGNOME oppure cercando persino di recuperare un debito che un cliente aveva maturato con il COGNOME. In tale quadro, rileva anche quello che il primo giudice rinviene come un vero e proprio ÒpressingÓ realizzato dal COGNOME nei confronti di tal COGNOME per ottenere il pagamento di un debito che costui aveva nei confronti del COGNOME (cfr. pag. 51 della prima sentenza).
Quanto al secondo motivo del COGNOME, è anche esso del tutto infondato, avendo i giudici escluso lÕinvocata fattispecie ex art. 73 comma 5 dpr 309/90 valorizzando lÕintensitˆ dei traffici, come evidentemente emergente dallÕanalisi dei contatti prima descritti, e anche il dato ponderale, laddove invero, al di lˆ del calcolo approssimativo operato partendo dal mezzo chilo di cocaina rinvenuta, giˆ questÕultimo dato, accompagnato della predetta intensitˆ di azione, depone coerentemente in senso negativo. EÕ noto, invero, che quanto
alla valutazione della predetta fattispecie, lÕelaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente. In altri termini, l’accertamento della lieve entitˆ del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilitˆ che anche una sola singola circostanza possa as ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entitˆ, allÕesito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacitˆ degli altri indici selezionati dal comma 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U – , n. 51063
del 27/09/2018 Rv. 274076 Ð 01)
5. Quanto al primo motivo sollevato da NOME COGNOME ritenuto responsabile alla luce di plurimi contatti con il COGNOME, in ragione altres’ del rinvenimento di una nota del medesimo recante lÕannotazione di cospicui debiti nei suoi confronti del COGNOME stesso e dellÕosservazione, in una occasione, di uno scambio di un pacchetto consegnato dal ricorrente al COGNOME, esso è inammissibile, atteso che lungi dal confrontarsi con lÕorganica motivazione che valorizza i dati investigativi e captativi, raccolti nel quadro di una valutazione complessiva che come tale va affrontata dalla difesa, da una parte, opera una frammentazione dei medesimi, dallÕaltra, propone analisi di mero fatto (in questa sede inammissibile), come sui crediti vantati con apposite annotazioni manuali dal COGNOME, senza allegarne peraltro i documenti di riferimento; dallÕaltra ancora, volge ad una personale rivisitazione dei significati dei dati medesimi, senza rinvenire profili di ÒmanifestaÓ illogicitˆ o contraddittorietˆ di specifici passaggi motivazionali, e quindi indulgendo in una personale mera critica del senso affidato ai contenuti intercettati, sebbene sia noto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non pu˜ essere sindacato in sede di legittimitˆ se non nei limiti della manifesta illogicitˆ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 Ð 01). Non appare altres’ adeguata la conclusione della difesa nel senso di un intervenuto travisamento degli indizi, in ragione della formulata critica circa la portata significativa da attribuire Ð a proprio giudizio – ai medesimi, atteso che si trascura il dato essenziale per cui, per parlare correttamente di una prova o indizio travisato, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformitˆ tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di ogni altro dato dal significato cognitivo) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della
dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018 ) Rv. 272406 Ð 01). NŽ il travisamento pu˜ essere opposto frammentando un ragionamento, quale quello formulato dai giudici a fronte di molteplici intercettazioni, che si compone della valorizzazione unitaria e organica di plurimi dati. Quanto poi alla violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen. va evidenziato che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilitˆ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati e aggirati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitˆ. Inoltre, poichŽ la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullitˆ, inutilizzabilitˆ, inammissibilitˆ o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 – 02).
NŽ è dato rinvenire alcun travisamento quanto alla valorizzazione, da parte dei giudici, della mancata prospettazione di una giustificazione difensiva rispetto agli elementi attribuiti a carico, trattandosi innanzitutto di un dato meramente aggiuntivo rispetto al più ampio ragionamento offerto dalla corte di appello, tanto che rispetto ad esso il ricorrente non prospetta neppure la decisivitˆ, sub specie della incidenza risolutivamente negativa sulla motivazione, in caso di erroneitˆ del dato stesso o della sua valorizzazione. Neppure emerge, come sembra paventare il ricorso, un problema di dimostrazione e motivazione della finalitˆ di spaccio: va ribadito che ricorre un caso di doppia conforme e, quindi, la complessiva motivazione emergente dalle due sentenze di merito porta a dover considerare anche quanto rilevato congruamente dal primo giudice, per cui la finalitˆ di spaccio sarebbe dimostrata dal valore elevato del debiti del ricorrente nei confronti del COGNOME per la azione di fornitore di costui; valore cos’ elevato da escludere che il ricorrente acquistasse solo per uso personale. E sul punto non si rinviene una specifica confutazione.
Non appare di rilievo rispetto ai vizi dedotti nel motivo la questione sul tipo e quantitˆ di stupefacente trattato a fronte della avvenuta riqualificazione del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90.
Il secondo motivo proposto dal COGNOME è inammissibile sia per i principi giˆ richiamati, quanto allÕart. 192 cod. proc. pen., in occasione dellÕanalisi del primo motivo, sia, innanzitutto, perchŽ generico, laddove non illustra la decisivitˆ della valorizzazione, da parte dei giudici, della mancata illustrazione di una lettura alternativa dei fatti, a fronte, lo si ripete, di un ragionamento motivazionale che non si fonda solo su tale rilievo ma si arricchisce della valorizzazione di plurimi elementi indiziari, quali le conversazioni captate.
Il terzo motivo è inammissibile dovendosi richiamare le medesime osservazioni formulate in ordine al secondo motivo.
Anche per il quarto motivo deve rilevarsi lÕinammissibilitˆ per carenza di specificitˆ a fronte della mancata illustrazione della decisivitˆ del vizio rispetto alla economia ed equilibrio complessivo della sentenza.
Anche per il quinto motivo deve rilevarsi lÕinammissibilitˆ per carenza di specificitˆ, a fronte della mancata illustrazione della decisivitˆ del vizio rispetto alla economia ed equilibrio complessivo della sentenza.
Il sesto motivo appare del tutto infondato in presenza di una risposta emergente dalla doppia sentenza conforme, laddove i giudici di merito hanno valorizzato, dato significativo, la prolungata condotta realizzata, e lÕattuale e confermato disprezzo per le regole attestato dalla circostanza per cui in occasione del processo il ricorrente risultava sottoposto a misura cautelare per altra causa.
Quanto al primo motivo proposto dal COGNOME, appare congrua la ricostruzione che evidenzia l’assenza di rapporti amicali o similari tra il ricorrente e i due complici, la singolaritˆ (e quindi significativitˆ) della citazione di un prossimo incontro con il ricorrente nel quadro di una discussione avente ad oggetto una perquisizione avvenuta in tema di droga, la preoccupazione di uno dei due complici, con tono allarmato adeguatamente evidenziato dai giudici come Ò enfatica disapprovazione Éche non pare trovare altra spiegazione non nella preoccupazione Éper i rischi di un eventuale controllo di polizia nel momento in cui il COGNOME stava detenendo qualcosa di illecitoÓ , in ordine alla condotta di guida spericolata del ricorrente, la emersione della esistenza della droga da un colloquio avviato tra i due complici, in auto, solo dopo lÕavvenuto incontro con il ricorrente, e il rinvenimento della droga stessa nel cofano della auto di seguito ad un colloquio successivo teso proprio alla migliore sistemazione dello stupefacente. Ci˜ che rileva in tale quadro eÕ la elaborazione di una costruzione
accusatoria che appare ragionevole, e comunque non manifestamente illogica come si richiede per la rilevanza dei vizi motivazionali ex art. 606 cod. proc. pen. alla luce dei principi al riguardo giˆ formulati. Tanto più che si fornisce una spiegazione non irrazionale circa il motivo della mancata percezione di rumori al momento della collocazione della droga nel cofano, laddove poi, il rilievo difensivo circa la irragionevolezza della guida spericolata del Cassarino ove avesse previamente posseduto lui la droga poi rinvenuta nellÕauto dei due complici, non fa i conti con i dati di fatto delle frequenti condotte poco accorte non di rado tenute dai criminali.
12. Anche il secondo motivo è inammissibile. I giudici hanno escluso ogni mitigazione del trattamento sanzionatorio in ordine a plurimi rilievi, quali la gravitˆ del fatto a fronte di ben 56 grammi di cocaina, la spregiudicatezza del prevenuto, spavaldo e privo di timore in ordine ad eventuali controlli, il precedente specifico a carico, lÕassenza di ogni merito processuale o extraprocessuale. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna assenza di motivazione. Nessuna contraddizione pu˜ esistere poi con la prima sentenza, atteso che appare del tutto fisiologico che in secondo grado si rielaborino i dati disponibili anche diversamente da come elaborati in primo grado. Neppure è eccentrica rispetto al piano della dosimetria della pena la valorizzazione poi, della condotta di giuda del ricorrente, atteso che essa è stata congruamente considerata quale modalitˆ dellÕazione sintomatica della personalitˆ dellÕuomo in un contesto di azione illegale. Quanto alla contestazione della recidiva, va rilevata la genericitˆ della corrispondente deduzione di appello – che come tale è rilevabile anche in questa sede e si riverbera in sede di ricorso, come noto, precludendo la reiterazione della censura -, tradottasi nel mero rilievo difensivo della mancata motivazione in relazione alla condotta di ogni imputato, con assenza di ogni altra deduzione circa le ragioni della assenza della recidiva per il ricorrente Peraltro, dalle due sentenze conformi emerge motivazione adeguata, fondata su precedente specifico e sulla spregiudicatezza mostrata quale sintomo chiaro di pericolositˆ Mentre è spiegata correttamente la esclusione delle attenuanti per mancanza di elementi positivi e in assenza di una specifica censura in senso contrario, cos’ facendosi corretta applicazione del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 – 01).
13. In ordine alla censura di COGNOME va premesso che alle rubriche inerenti i vizi dedotti fa seguito, quale specificazione delle stesse, la affermazione per cui con riguardo al capo 40, inerente la detenzione e porto di arma, la decisione sarebbe fondata su mere deduzioni operate in base ad intercettazioni e sarebbe illogica anche la definizione del calibro di unÕarma sulla base della sola intercettazione ambientale oltre ad essere viziata da carenza di motivazione la sentenza laddove riconduca lÕarma nellÕambito, senza riscontro, degli artt. 2 e 4 in relazione allÕart. 7 della L. 895/67, senza alcun riferimento alla qualitˆ dellÕarma e delle sue parti che possano esser tali da ritenere il fatto di lieve entitˆ, non spiegandosi altres’ come si sia dato per scontato il funzionamento dellÕarma, senza ipotizzare lÕipotesi lieve dellÕart. 5 l. 895/67. In proposito si evidenzia che trattasi di censura del tutto generica oltre ad essere priva di ogni confronto con la sentenza sul tema: che si connota per la congrua valorizzazione di intercettazioni, da cui emerge sia la tipologia del calibro dellÕarma ascritta sia il suo funzionamento come risultante dalla emersione del rumore indicativo del meccanismo di scatto. Quanto poi alla deduzione relativa al trattamento sanzionatorio e inerente i vizi di violazione di legge e di motivazione illogica laddove si afferma, da una lato, la necessaria mitigazione della pena, e dallÕaltra si escludono le attenuanti generiche, va osservato che i giudici nel mitigare la pena in ordine al capo 40 hanno coerentemente altres’ escluso le generiche, in ragione della ritenuta assenza di meriti processuali o extraprocessuali, quale affermazione sul punto non specificamente contrastata, senza che possa rinvenirsi alcuna incompatibilitˆ tra tali due determinazioni. E del resto, si tratta di decisione, quest’ultima, in linea con il principio per cui, lo si ripete anche per tale caso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. (dep. 30/08/2017 ) Rv. 270986 – 01). Laddove lÕevidenziazione della mancata ammissione degli addebiti o di mancata resipiscenza viene operata in via eminentemente semplificativa cos’ da non intaccare, nŽ ci˜ lo prospetta la difesa, la validitˆ della complessiva affermazione della assenza di elementi positivi. Va altres’ anche qui ribadito, in ordine alla citazione, in rubrica, della violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen., che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea
valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilitˆ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati e aggirati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitˆ. Inoltre, poichŽ la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullitˆ, inutilizzabilitˆ, inammissibilitˆ o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata. (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 – 02).
Quanto al primo motivo proposto da COGNOME NOME, esso è manifestamente infondato. Siccome meramente rivalutativo e non pienamente contrastante la motivazione di cui in sentenza con la quale, alla luce anche della conforme sentenza di primo grado ( cfr. pag. 42 e ss.) si valorizza non solo la messa a disposizione del garage da parte del ricorrente in favore dei due complici, anche per depositare lÕarma, ma anche lÕavviso del ricorrente al cugino NOMECOGNOME il giorno dopo, della perquisizione fatta dai carabinieri presso la sua casa, con invito rivolto al COGNOME a rimuovere subito dal garage quanto depositato il giorno prima per portarlo nel deposito di San Pietro Mosezzo: dati che invero paiono coerentemente valorizzati nel senso di una consapevole detenzione dellÕarma giˆ detenuta dai due complici COGNOME e COGNOME. Si valorizza anche lÕallarmata rapiditˆ con cui i due complici allÕindomani della perquisizione di COGNOME NOME si precipitano al deposito di San Pietro Mosezzo e si preoccupano di assicurarsi dello stato, altres’, dei sacchi di stupefacente ivi giˆ depositati.
15 . Il secondo motivo proposto da COGNOME NOME è inammissibile perchŽ generico, riducendosi ad una personale affermazione della assenza di recidiva e della necessitˆ di applicare le attenuanti generiche senza alcun pieno confronto, ancorchŽ critico, con le ragioni di cui alla sentenza su tali punti. Laddove non è illegittimo, per i principi giˆ riportati, escludere le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi che, nel caso di specie, neppure la difesa deduce.
Per le medesime ragioni di cui sopra ovvero per il carattere eminentemente rivalutativo del motivo, anche l’ultimo è inammissibile.
17. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende 19.3.2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME