Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 01SOTR3) nato il 12/01/1956
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto – conte come ipotesi consumata – come tentato furto aggravato, rideterminando
in mitius il trattamento
sanzionatorio;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deducono la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della destrezza
inammissibile in quanto:
– la circostanza aggravante della destrezza «sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da
particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglian del detentore sulla
res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazio
non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270088); e «sussiste nel caso in cui, ove la parte off sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento
del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla
res»
(Sez. 5, n. 48915
del 01/10/2018, S., Rv. 274018 – 01, fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori cus in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa e
distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici);
la Corte di merito ha disatteso il gravame rilevando non solo l’approfittamento, da par dell’imputato, di una situazione di distrazione da lui provocata, bensì – il che è dirimente – l’i di una spiccata rapidità d’azione e di un’abilità nell’agire che hanno reso impercettibile alla pe la sottrazione (evidenziando come essa non venisse meno perché l’amica di quest’ultima se ne sia avveduta sol perché si trovava in una posizione diversa rispetto a quella e perché l’imputato foss sotto il monitoraggio di un agente di polizia giudiziaria, in considerazione del quale il fatto riqualificato come tentativo);
rispetto a tale iter, conforme al diritto, il ricorrente reitera il medesimo ordine argomentazioni, prospettando pure un diverso apprezzamento (senza neppure addurre il travisamento della prova), non consentito in questa sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04L2025.