Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la non reiterabilità dei medesimi motivi di doglianza. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso di un imputato contro la sua condanna, confermata dalla Corte d’Appello, e chiarisce i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. I punti centrali della sua difesa erano due: la contestazione della sua responsabilità penale per il reato ascrittogli (ai sensi dell’art. 341-bis c.p.) e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, non è entrata nel merito dei fatti, ma si è concentrata sulla struttura e la natura del ricorso stesso. I giudici hanno rapidamente rilevato che le argomentazioni presentate dalla difesa non erano nuove, ma costituivano una mera riproduzione dei profili di censura già ampiamente discussi, valutati e respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse tesi sperando in un esito diverso; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni della sentenza impugnata, non rivalutare le prove. La Corte ha stabilito che i motivi erano generici e ripetitivi, mancando quindi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge per un valido ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso è squisitamente processuale. La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, puntuale e coerente. I giudici di merito avevano fornito argomentazioni logiche e prive di vizi evidenti sia nell’identificare gli elementi costitutivi del reato contestato, sia nel giustificare il diniego della causa di non punibilità. In particolare, il ‘disvalore oggettivo della condotta’ era stato considerato un ostacolo insuperabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., una valutazione che la Cassazione ha ritenuto immune da censure.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce un principio cruciale: un ricorso per cassazione deve sollevare questioni di diritto nuove e specifiche o vizi logici manifesti nella motivazione, non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati. La conseguenza di questa violazione procedurale è stata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che un ricorso infondato comporta conseguenze economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, una pratica non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali erano i punti principali contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava il giudizio sulla sua responsabilità penale per il reato previsto dall’art. 341-bis c.p. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
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avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso aie udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contest giudizio di responsabilità e la denegata applicazione del 131-bis non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali risp al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche, sia in relazione alla puntuale individuazione dei tratt costitutivi tipici del reato ex art 341- bigascritto al ricorrente, sia nel dare immediato ri giustificativo al disvalore oggettivo della condotta, ritenuto ostativo rispetto alla causa d punibilità rivendicata dalla difesa;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.