Inammissibilità del Ricorso: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Questo caso evidenzia come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza diretta di motivi che cercano di ottenere una nuova e diversa lettura delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Analizziamo la vicenda e la decisione della Corte.
I Fatti alla Base della Condanna
La vicenda processuale nasce da una condotta particolarmente grave tenuta da un automobilista. La Corte d’Appello aveva ricostruito i fatti mettendo in luce due distinti momenti di violenza:
1. In strada: L’imputato, alla guida della sua autovettura, aveva tenuto un comportamento pericoloso, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e degli stessi agenti che lo stavano inseguendo.
2. Dopo il fermo: Una volta fermato, la situazione è degenerata. L’uomo ha minacciato i pubblici ufficiali brandendo un martello.
Sulla base di questa ricostruzione, i giudici di merito avevano confermato la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
* Primo motivo: Una critica alla valutazione della sua responsabilità, proponendo una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella accertata dalla Corte d’Appello.
* Secondo motivo: La contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per entrambi i motivi, fornendo spiegazioni chiare e lineari.
La non rivalutabilità dei fatti in sede di legittimità
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato che la censura dell’imputato non evidenziava un vizio di legge o un difetto logico nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorso si limitava a prospettare una diversa interpretazione delle prove, cercando di sostituire la propria valutazione a quella, adeguatamente motivata, dei giudici di merito. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare le prove.
La correttezza del diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva motivatamente escluso la concessione delle attenuanti generiche. La decisione era basata sulla particolare gravità della condotta, come descritta nella stessa sentenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivazione logica e sufficiente, respingendo le lamentele del ricorrente come un ulteriore tentativo di ottenere una rivalutazione nel merito.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi su reali vizi giuridici o motivazionali, e non sperare in una terza valutazione dei fatti, che è preclusa in questa sede.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dalla Corte d’Appello, un’attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione, il quale si occupa solo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha ritenuto la condotta dell’imputato di particolare gravità. Questa valutazione, basata sui fatti accertati (guida pericolosa e minacce con un martello ai pubblici ufficiali), è stata considerata motivata e corretta dalla Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a STRONGOLI il 12/11/1976
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME Gaetano
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è teso a prospettare una lettura alternativa dei fatti adeguatamente ricostruiti dalla Corte di appello c ha messo in evidenza la condotta violenta tesa dapprima a mettere a repentaglio gli utenti della strada e gli stessi verbalizzanti inseguitori e, una volta fermata l’autovettura dal medesim condotta, quella che lo ha visto minacciare i pubblici ufficiali con un martello (pagg. 3 e 4);
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse sulla base della gravità della condotta per come espressamente rievocata in sentenza (pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.